‘Health claims’ e profili nutrizionali, il confuso malcontento di Strasburgo

18 Aprile 2016
‘Health claims’ e profili nutrizionali, il confuso malcontento di Strasburgo
Il 12 aprile l’Assemblea di Strasbugo ha votato ad ampia maggioranza una risoluzione sul c.d. REFIT (‘Regulatory Fitness and Performance Programme), un esercizio complessivo di rivalutazione dell’efficacia del diritto alimentare europeo rispetto agli obiettivi posti, tenuto anche conto degli ostacoli incontrati dalle PMI, in particolare nelle procedure di autorizzazione. Il testo riferisce anche al regolamento (CE) n. 1924/06, sulle indicazioni nutrizionali e relative alla salute fornite nell’informazione commerciale relativa agli alimenti, senza tuttavia centrare l’obiettivo. Vediamo perché.
Il regolamento sui ‘nutrition & health claims’ ha introdotto la possibilità di vantare anche in UE – come già in altri mercati, quali USA e Canada, Giappone, Sud Africa, Australia – le proprietà nutrizionali e i benefici per la salute associati al consumo di determinati alimenti o categorie di alimenti, e sostanze in essi contenute. Benefici non solo legati all’innovazione e sviluppo di nuovi ingredienti o prodotti, c.d. ‘novel foods’), ma anche alle virtù caratteristiche di alimenti tradizionali, quali ad esempio l’olio extra-vergine di oliva, la pasta di grano duro, il parmigiano reggiano, il cui apporto viene raccomandato nei protocolli della sanità pubblica italiana, dalla pediatria alla geriatria.
Le grandi attese degli operatori del settore alimentare sono state peraltro deluse poichè la Commissione europea, nel definire il requisito del generale riconoscimento scientifico delle indicazioni da autorizzare, è giunta a pretendere la pubblicazione su riviste scientifiche ad alto ‘impact factor’ e la ‘peer review’ di studi clinici su individui sani, in doppio cieco contro placebo (reg. CE 353/08). Rifiutando di considerare i diversi livelli di evidenza scientifica, tra cui gli studi osservazionali, che invece paradossalmente sono ritenuti idonei a giustificare ‘health claims’ sui farmaci tradizionali di origine vegetale (c.d. ‘botanicals’). Di conseguenza sono state respinte migliaia di indicazioni su cibi tradizionali e probiotici, di cui l’Italia era leader a livello mondiale, mentre la quasi totalità delle indicazioni salutistiche ammesse riguarda la presenza di minerali e vitamine, se pure aggiunti agli alimenti (reg. UE 432/12).
Il Parlamento europeo – anzichè denunciare la sostanziale inapplicabilità del regolamento ‘claims’ a una moltitudine di alimenti che meriterebbero di vantare il loro contributo a una dieta sana ed equilibrata – ha invece preso di mira una sua sola norma, fraintendendone il significato. Si tratta dei profili nutrizionali, vale a dire i criteri che la Commissione europea avrebbe dovuto sviluppare per impedire l’impiego di slogan salutistici su prodotti squilibrati dal punto di vista nutrizionale. Senza recare alcun pregiudizio agli alimenti tradizionali, che é infatti previsto possano venire esentati, i profili hanno la sola funzione di evitare che si possa incentivare con false promesse di salubrità il consumo di cibi la cui assunzione dovrebbe invece essere sporadica, in linea con le raccomandazioni nutrizionali, in un periodo storico contrassegnato dal continuo incedere di obesità, sovrappeso e malattie correlate.

Dario Dongo
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per Newsfood.com
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