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Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

By Redazione

D: Come si fa a capire se configura reato non aver adottato le cautele necessarie per prevenire l’infortunio come pure l’averle rimosse od omesse dolosamente?

R: Per la configurabilità del reato di cui all’art. 437 cod. pen. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), si è espressa la Corte di Cassazione
Penale sez. IV, con la Sentenza del 6 febbraio 2006, n. 4675 che ha chiarito che «la natura dolosa dello stesso richiede che l’agente, cui sia addebitabile la condotta omissiva o
commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta o quella che rimuove servano per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o disastri) sicchè, se la condotta, pur
tipica secondo la descrizione contenuta nell’art. 437, è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo, non può essere ritenuto
esistente il dolo, che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell’agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque
accettate».

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