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La Polizia penitenziaria ha diritto all'indennità sostitutiva dei buoni pasto

By Redazione

Il Tar Lazio, sezione I quater, con sentenza n. 9924 del 16 ottobre 2007, ha stabilito che tutte le forze di polizia (compresa quella penitenziaria) hanno diritto all’indennità
sostitutiva in luogo dei buoni pasto se l’amministrazione non garantisce il servizio di mensa.
Alcuni appartenenti alla polizia penitenziaria che prestavano servizio a Roma, infatti, avevano proposto ricorso al Tar chiedendo la corresponsione degli importi sostitutivi dei pasti
poiché l’Amministrazione non aveva predisposto il servizio mensa.
Il Tar ha richiamato la precedente sentenza n. 753 del 2007 e la decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, n.. 720/2005, in cui si stabiliva che: deve essere garantito il servizio mensa al
personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio; i 30 minuti di intervallo
assicurati ai ricorrenti rappresentavano un tempo troppo breve per consumare il pasto presso il proprio domicilio; deve essere riconosciuta l’indennità sostitutiva nel caso in cui
l’Amministrazione non predisponga la mensa.
Il Tar, dunque, ha stabilito che sussiste il diritto alla richiesta indennità sostitutiva, salvo verifica – per ciascun ricorrente – dell’effettivo titolo al servizio di mensa nel
periodo di riferimento.

Tar Lazio, sezione I quater, sentenza n. 9924 del 16 ottobre 2007

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