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Prodotti senza zucchero… o no? (regolamento CE 1924/06)

Prodotti senza zucchero… o no? (regolamento CE 1924/06)

By Redazione

Più di un anno fa, segnalammo il perdurare di etichette e pubblicità contenenti claims (messaggi relativi alle caratteristiche nutrizionali) contrarie a quanto stabilito dall’ormai noto regolamento CE 1924/06 (si veda a questo proposito l’articolo «Leggeri e senza zucchero? Occhio ai furbetti?»)

Ci pare perciò particolarmente interessante ed utile (specie per i consumatori che non vogliono farsi «fuorviare») segnalare il testo dell’ingiunzione emessa dallo IAP (Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria) nei confronti di Colussi:

Ingiunzione n. 101/2008 del 31/10/2008 nei confronti di: Colussi spa

Il Presidente del Comitato di Controllo, visti i messaggi pubblicitari relativi ai prodotti «Gusto Leggero Senza Zucchero Colussi», telecomunicato diffuso sulle reti Mediaset nel mese di settembre 2008 e pagine del sito Internet http://www.colussigroup.it rilevate in data 9/10/2008, ritiene gli stessi manifestamente contrari all’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il telecomunicato mostra una ragazza che sta mangiando uno dietro l’altro i biscotti pubblicizzati, mentre una voce fuori campo la intervista e quando le chiede se è a conoscenza del fatto che sono «senza zucchero», la ragazza risponde con una fragorosa risata perché non crede che ciò possa essere vero. Le pagine del sito presentano i prodotti e sottolineano la loro caratteristica di essere «senza zucchero».

Il Comitato ritiene che i messaggi favoriscano una decodifica decettiva da parte dei consumatori in quanto definiscono perentoriamente i prodotti pubblicizzati come «senza zucchero», mentre tale sostanza è presente nelle loro composizioni. Le comunicazioni dunque sfruttano l’appeal per il pubblico della dizione «senza zucchero» per indurre all’acquisto chi desidera ridurre l’apporto calorico degli alimenti o chi è affetto da problemi metabolici, attribuendo in modo ingannevole ai prodotti «Gusto
Leggero» una qualità che in realtà non possiedono e potendo altresì indurre gli stessi consumatori a errori nutrizionali.

Peraltro il claim «senza zucchero» risulta non veritiero anche alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1924/2006, che consente l’utilizzo di tale indicazione nutrizionale solo se l’alimento cui si riferisce contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g. Dalle pagine Internet relative ai prodotti «Gusto Leggero» emerge invece che essi contengono zuccheri in quantità superiori a quelle previste dal citato Regolamento (in particolare «Biscotti» e «Tortina» 1,8 g per 100 g e «Cornetti» 1,5 g per 100 g).

Infine il contrasto con l’art. 2 CA è dato dal fatto che il claim «senza zucchero», su cui insistono i messaggi in questione, viene utilizzato in modo fuorviante in luogo della dicitura riportata sulle confezioni dei prodotti, ovvero «senza zucchero aggiunto», che costituisce ovviamente una diversa indicazione nutrizionale».

Rileviamo, per correttezza, che Colussi ha provveduto a modificare le pagine internet interessate e che sono parimenti state modificate le etichette dei prodotti che riportavano analoghi messaggi.

Non possiamo però non sottolineare che, per molto tempo, i consumatori sono stati, per così dire, esposti, ai messaggi «fuorvianti».

Infine, qualche nota per chi ancora non conoscesse lo IAP.

Il Comitato di Controllo è l’organo autodisciplinare garante degli interessi dei cittadini-consumatori e della pubblicità in generale, quale strumento di progresso economico e sociale. L’iniziativa nei confronti di forme di comunicazione commerciale ritenute non conformi alle norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale può essere assunta d’ufficio dallo stesso Comitato, oppure promossa, liberamente e gratuitamente, da singoli cittadini-consumatori, così come da associazioni rappresentative di interessi collettivi.

Il Comitato di Controllo:

– su segnalazione di consumatori, di loro associazioni, o in virtù del monitoraggio svolto dai componenti del Comitato medesimo e dalla Segreteria dell’Istituto, sottopone al Giurì la comunicazione commerciale ritenuta non conforme alle norme del Codice che tutelano il cittadino-consumatore;

– può invitare a modificare la comunicazione commerciale che ritiene non conforme al Codice;

– emette ingiunzioni di desistenza nei confronti di comunicazioni commerciali manifestamente contrarie a norme del Codice.

Il Giurì:

– esamina la comunicazione commerciale che gli viene sottoposta – dal Comitato o da aziende – e si pronuncia su di essa secondo il Codice, con decisione definitiva;

– se la decisione stabilisce che la comunicazione commerciale è contraria al Codice, ordina agli interessati di desistere immediatamente dalla sua diffusione; i mezzi sono tenuti a osservare la decisione;

La pronuncia del Giurì o l’ingiunzione del Comitato di Controllo che ritengano una comunicazione commerciale contraria al Codice comportano l’immediata cessazione della sua diffusione.

I cittadini-consumatori, così come le associazioni che li rappresentano, possono gratuitamente inoltrare segnalazioni al Comitato di Controllo sulle comunicazioni commerciali non ritenute conformi alle norme del CA che tutelano i loro interessi. Se il Comitato riconosce fondata la segnalazione la fa propria contattando direttamente l’inserzionista per chiedere chiarimenti o modifiche del messaggio, o stendendo un’ingiunzione di desistenza o una formale istanza al Giurì. In ogni caso, il Comitato dà adeguata risposta al segnalatore esponendo i motivi della decisione.

 

Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare

Newsfood.com

 

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