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Legittima la convivenza di succo di mela concentrato e claim “senza zuccheri aggiunti” nella stessa etichetta

By Redazione

 

Il TAR Lazio, con sentenza del 5 marzo 2008 n. 3880, si è pronunciato sul ricorso presentato dalla società Plasmon Dietetici Alimentari S.r.l. avverso il provvedimento
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 10 ottobre 2007 che ha dichiarato l’ingannevolezza del claim “senza zuccheri aggiunti” in
relazione ad un omogeneizzato di frutta addizionato di succo di mela concentrato. 

Il TAR adito ha accolto il ricorso sulla base della carente motivazione della decisione dell’AGCM.

In sede di vaglio pubblicitario, l’Authority aveva qualificato come ingannevole la pubblicità in relazione al primario rilievo secondo cui, facendo proprio il parere
tecnico dell’INRAN, l’aggiunta del 4% di succo concentrato di mela equivaleva a rendere non veritiero il claim 100% frutta (che si riduceva al 96%) così come la
dicitura “senza zuccheri aggiunti”, dal momento che il succo concentrato è stato ritenuto essere unicamente il residuato zuccherino della procedura di estrazione dal
frutto; in tal senso –sempre secondo l’INRAN- il processo di concentrazione eliminava alcuni nutrienti della frutta, residuando invece glucosio e saccarosio idonei ad
incidere sull’indice glicemico ed assimilabili per ciò solo agli zuccheri.

Il ricorrente aveva principalmente rilevato che il procedimento di concentrazione da cui si ottiene il succo di mela è finalizzato proprio a mantenere le caratteristiche del
prodotto di origine, in particolare fruttosio, sali minerali, vitamine, ecc., potendosi definire ad ogni buon conto “frutta” e non certo semplicemente zucchero or similia.

L’Authority non ha considerato affatto che la ragione dell’addizione di succo di mela all’omogeneizzato ha funzioni reologiche specifiche: in altri termini, la
semplice purea di frutta sarebbe meno idonea per consistenza (troppo liquida) all’alimentazione degli infanti; in tal senso giova ricordare, infatti, che molti omogeneizzati sono
addizionati di addensanti proprio allo scopo di modificare la consistenza del prodotto. Nel caso di specie tale obiettivo è raggiunto attraverso l’aggiunta del succo
di mela concentrato.

Sempre secondo il ricorrente, in ogni caso il 4% di succo di mela non è in grado di svolgere attività dolcificante succedanea dello zucchero, tanto che negli omogeneizzati
addizionati di zucchero questo è presente almeno nella misura del 10%.

Infine, nessuna argomentazione esaustiva è stata adottata nel disattendere il parere reso dal Ministero delle Attività produttive proprio in relazione al claim senza
zucchero aggiunto in relazione alle polpe, puree di frutta e simili, che consentiva l’uso del claim nell’ipotesi di addizione di queste con succhi di frutta concentrati.

Le suddette argomentazioni del ricorrente sono state pienamente condivise dal TAR del Lazio che, in particolare, nell’annullare il provvedimento impugnato, ha chiarito che:
– nonostante l’ampia produzione scientifica del ricorrente (attraverso pareri di importanti studiosi) finalizzata a dimostrare che il processo di concentrazione è idoneo a
salvaguardare la proprietà della frutta, l’AGCM ha seguito pedissequamente ed inopinatamente il parere dell’INRAN che appare espressione di criteri tecnici opinabili
e non conforme al dettato normativo. In tale ultimo senso, infatti, il d.lgs. 151/04 sui succhi di frutta definisce succo di frutta concentrato “il prodotto ottenuto dal succo di
frutta … mediante eliminazione fisica di una determinata quantità d’acqua …”: l’INRAN ha senza ragione ritenuto che il processo di concentrazione
abbia funzione ultronea, divenendo un vero e proprio processo di estrazione dello zucchero dal frutto;
– non ha alcun pregio il fatto che l’aggiunta del succo sarebbe inoltre idonea ad influenzare la glicemia, perché questo ovviamente accade anche con la frutta in sé,
da cui il succo viene tratto;
– non è condivisibile il richiamo dell’AGCM al Reg. CE 1924/2006, dove l’espressione senza zuccheri aggiunti viene ritenuta lecita solo “se il prodotto non
contiene mono o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare usato per le sue proprietà dolcificanti” per il semplice fatto che l’Authority, per sostenere
una siffatta affermazione, avrebbe dovuto confutare le argomentazioni della ditta produttrice circa lo scopo reologico (e non dolcificante) dell’aggiunta del succo e
circa l’insufficienza quantitativa di tale addizione (il 4% non è sufficiente). L’affermazione di responsabilità, invece, è del tutto apodittica e
va censurata;
– priva di sostanziale motivazione e quindi a sua volta censurabile risulta la completa svalutazione del parere reso nel 2006 dal Ministero proprio relativo alla legittimità del
claim nelle polpe e puree con succhi di frutta concentrati.

Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha accolto il ricorso e per l’effetto annullato il provvedimento dell’AGCM, il cui vaglio critico è stato
ritenuto del tutto carente ed immotivato soprattutto in relazione ai pareri tecnici confluiti nell’istruttoria.

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