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Onere probatorio del requisito dimensionale nei licenziamenti illegittimi

By Redazione

D: In caso di licenziamento illegittimo di chi è a carico l’onere della prova del requisito dimensionale? Del Lavoratore?

R: La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 10 Gennaio 2006, n. 141, ha posto in risalto un aspetto tecnico-processuale «dimenticato» dal legislatore
nella disciplina dei licenziamenti individuali in base al numero dei dipendenti dell’azienda e cioè la distribuzione dell’onere di provare il numero dei dipendenti del datore di lavoro.

Ciò è di primaria importanza per il lavoratore che non vuole un risarcimento pecuniario, ma che intende ritornare al suo posto di lavoro.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite cioè, ha sottolineato il dubbio posto dall’articolo 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori – modificato dall’articolo 1 legge 108/90 – che nel
subordinare «l’ordine giudiziale di reintegrazione del prestatore di lavoro illegittimamente licenziato a certe dimensioni dell’organizzazione produttiva datrice di lavoro,
commisurate sul numero delle persone occupate (c.d. requisito dimensionale), impone al detto prestatore-attore in giudizio l’onere di provare il requisito, oppure richieda al datore-convenuto
in giudizio la prova negativa ossia del non raggiungimento di quelle dimensioni».

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite ha precisato che spetta sempre al datore di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo del dipendente di aziende sopra ai 15 dipendenti e sotto tale
numero, (con riferimento all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori che prevede il diritto alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, in quanto non applicabile a causa delle
ridotte dimensioni dell’impresa) la prova di tale numero dei dipendenti della propria azienda, necessario per legge ai fini del loro rientro.

Le Sezioni unite della Cassazione al riguardo hanno scelto l’indirizzo più garantista per il lavoratore, imponendo così al datore dell’onere di provare l’inesistenza del requisito
occupazionale e, quindi, l’impedimento all’applicazione dell’articolo 18. Pertanto l’onere probatorio spetta al datore di lavoro che deve dimostrare l’inesistenza del requisito dimensionale
previsto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e, quindi, l’impossibilità di poter reintegrare il dipendente.

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