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Le etichette dei vini – In regola con la Normativa

By Redazione

Domanda
Quali sono le indicazioni che devono figurare sulle etichette di un vino e, in particolare, quali norme regolano la possibilità di indicare i vitigni utilizzati ?

Risposta

Le indicazioni obbligatorie sono:

– la denominazione di vendita: (es. vino da tavola)

– il volume nominale: es. 0,75 l, 750 cl

– il titolo alcolometrico effettivo, espresso dal simbolo «% vol», preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale; può essere preceduto dal termine «alcool» o dalla sua abbreviazione «alc.». Il titolo alcolometrico deve essere riportato in caratteri aventi l’altezza minima di: 5 mm, nel caso di volume nominale superiore a 100 cl; 3 mm se il volume nominale è compreso tra 20 cl e 100 cl.

– il lotto di produzione (Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lett. «L».).

– nome o ragione sociale e indirizzo del produttore (se coincide coll’imbottigliatore) altrimenti vanno precisati entrambi (prodotto da… e imbottigliato da …).

Nel caso di vini a indicazione geografica, la denominazione «vino da tavola» è completata dal nome dell’unità geografica oppure da un riferimento geografico seguito dalla dicitura «indicazione geografica tipica».

Nel caso di vini DOC o DOCG la denominazione di vendita è completata dalla regione determinata, prevista dal decreto di riconoscimento della DOC o DOCG.

Vi sono poi diciture facoltative:

– secco o asciutto (tenore residuo di zucchero max 4 g/l)

– abboccato (tenore residuo di zucchero tra 4 g/l e 12 g/l)

– amabile (tenore residuo di zucchero superiore a quello previsto per gli abboccati ma non superiore a 45 g/l)

– dolce (tenore residuo di zucchero non inferiore a 45 g/l) – colore del prodotto: rosso, rosè, bianco, rubino, paglierino (diciture generalmente previste dagli eventuali disciplinari di produzione)

Oltre a queste, vi sono altre diciture facoltative previste per i soli vini IGT, DOC, DOCG:

– anno di raccolta (almeno l’85 % delle uve utilizzate devono provenire dal raccolto dell’anno indicato)

– nome di una o più varietà di vite (con le limitazioni previste dalla normativa)

– riconoscimenti, medaglie, concorsi…: solo se sono stati attribuiti nel corso di manifestazione riconosciute dalla Commissione UE.

L. 10.2.92 n. 164

Art. 4

Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura DOCG o DOC, da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Sull’uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC sono ammesse deroghe se giustificate da comprovati motivi storici ed economici e purché previste dal disciplinare. L’impiego del nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministero dell’agricoltura e delle foreste sentito il Comitato nazionale di cui all’art. 17, ed è abbinato solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.

Art. 24

L’uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC o IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

Decr. MI.P.A.F. 3.7.03

Art. 19

3. Fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione il nome della varietà di vite o delle varietà di viti possono figurare in etichetta alle seguenti condizioni: qualora il nome del vitigno è riportato in stretta connessione al nome geografico, o sul medesimo rigo, deve figurare in caratteri delle stesse dimensioni, rilievo ed intensità colorimetrica del nome geografico; negli altri casi il nome del vitigno può figurare in caratteri di dimensione non superiore al doppio di quelli utilizzati per il nome geografico e, limitatamente ai vini spumanti, in caratteri di dimensione non superiore al triplo di quelli utilizzati per il nome geografico del V.S.Q.P.R.D. o della denominazione del prodotto per gli spumanti designati senza nome geografico.

Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare

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