Le etichette dei prodotti alimentari – Opuscolo Movimento Consumatori (Note 1a Parte)
22 Marzo 2007
Il Movimento Consumatori ha recentemente pubblicato un interessante opuscolo dal titolo IMPARIAMO A LEGGERE LE ETICHETTE.
L’iniziativa è tanto più utile in quanto si colloca all’interno dell’assordante silenzio che contraddistingue ciò che gli Organi di Informazione Istituzionali dedicano all’informazione dei consumatori sui temi di carattere alimentare, a meno di considerare “servizio pubblico” le ricette sfiziose, i piatti caratteristici, le tradizioni da salvare e i sapori di una volta, che quotidianamente ci tocca ingurgitare.
Lodevole iniziativa, dunque.
Dopo i complimenti, però, a testimonianza dell’attenzione che abbiamo dedicato a questo documento, alcuni commenti che, ci auguriamo, saranno utili a stimolare un dialogo con i lettori di Newsfood e, magari, ad arricchire ed integrare una prossima edizione dell’opuscolo.
a) Il peso
L’argomento è trattato alla pagina 6:
[La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.
Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce o è unito a essa e con essa viene venduto. …]
E a pag. 7:
[Quantità netta in peso o volume del prodotto. Deve essere indicata in etichetta per i prodotti liquidi: l, cl, ml, mentre per i prodotti solidi: gr., Kg. …]
Commento
Perché, dato che praticamente tutte le etichette fanno riferimento non alla quantità netta, ma a quella nominale, non si è ritenuto utile spiegare la differenza esistente, magari accennando alle norme che regolano le modalità di controllo?
E poi, quando basta copiare, perché non farlo (bene)?
“3. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) [e non Kg.] o il grammo (g) [e non gr.], salvo deroghe stabilite da norme specifiche.”
b) Preconfezionato/preincartato
Commento
Sarebbe stato utile, a nostro avviso, un accenno ai prodotti ‘preincartati’, dato che questa tipologia di confezionamento è ormai ampiamente diffusa nei punti vendita della grande distribuzione. Parlare solo di ‘prodotti sfusi’ (pag. 7) non è proprio la stessa cosa. E poi, cosa vuol dire: “Per questa tipologia di prodotti (gli sfusi) la legge prevede degli obblighi”? Perché, ancora una volta, non copiare, magari riassumendo (ma in modo corretto) l’articolo 16 del 109/92?
c) Gli ingredienti
L’argomento è trattato a pag. 7:
[Gli ingredienti sono tutte quelle sostanze, inclusi gli additivi… e gli aromi, impiegate per la preparazione di un prodotto alimentare.]
Commento
Da un documento preparato da una Associazione di Consumatori, ci saremmo aspettato almeno un accenno ai carry-over, ai coadiuvanti tecnologici ed alle esenzioni che ancora li caratterizzano: siamo infatti certi che la stragrande maggioranza dei consumatori ignora l’argomento.
d) QUID
L’argomento trattato a pag. 7:
[Nel caso in cui un ingrediente sia evidenziato in etichetta o in pubblicità… deve essere indicato nell’elenco con la percentuale specifica; si tratta, infatti, dell’ingrediente “caratterizzante”.]
Sempre in tema di argomenti poco noti, avremmo ritenuto utile accennare alle modalità di calcolo del QUID (commi 3 e 5 dell’articolo 8 del 109/92). Forse non sono indispensabili per leggere l’etichetta, ma per capire cosa si sta comprando (e pagando) certo sì.
e) TMC/scadenza
L’argomento è trattato a pag. 8:
[Questa data (il TMC) è preceduta dalla dicitura: “DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL ….” ; per gli alimenti che hanno una lunga conservazione si troverà scritto: “DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA FINE DI ….”.]
Commento
Sarà che siamo pignoli, ma anche qui c’è qualcosa che non va.
Dunque (rif. Art. 10 del 109/92):
“esso (il TMC) va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” (e non “DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL”) quando la data contiene l’indicazione del giorno (e quindi, la “lunga conservazione” corrisponderà, di fatto, a tre mesi o più, ma perché non dirlo?) o con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine” (e non “DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA FINE DI”) negli altri casi”. Certo, dal 1992 ad oggi l’articolo in questione è stato oggetto di modifiche, ma sarebbe stato forse opportuno che gli estensori avessero utilizzato un testo aggiornato…
f) Allergeni
L’argomento è trattato a pag. 10:
[… la Comunità Europea ha diramato una Direttiva (2000/13/CE, modificata dalla Direttiva 2003/89/CE, recepita dalla nostra legislazione con la Legge 62 del 18 aprile 2005)… Tali norme sono entrate in vigore il 25 novembre 2003, ma è stata consentita la vendita con la vecchia etichettatura sino al 25 novembre 2005.]
Commento
Proprio non ci siamo.
La legge 62/2005 non è nient’altro che la Comunitaria 2004, la quale, come è noto, si limitava a delegare il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive indicate nella legge stessa (tra le quali, appunto, vi era anche la 2003/89/CE.)
Il decreto legislativo che ha recepito la 2003/89/CE (e di cui nell’opuscolo non vi è traccia) è il 114, dell’8 luglio 2006 (pubblicato nella G.U n. 69 del 23.3.06), che recita, all’articolo 10:
“Le etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere utilizzate – fino alla data di entrata in vigore del presente decreto -; i prodotti etichettati entro tali date, in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto, possono essere venduti fino all’esaurimento delle scorte.”
Quindi anche le date sono sbagliate: quelle menzionate nell’opuscolo, infatti, si riferiscono alla entrata in vigore della direttiva e non del decreto di recepimento.
Qualcuno potrebbe obiettare che questi dettagli non interessano i consumatori.
Di ciò si potrebbe discutere: certo è che almeno gli autori dell’opuscolo le idee un po’ più chiare le dovrebbero avere.
Almeno un accenno, poi, avrebbe meritato l’eliminazione della “regola del 25 %”: allergeni a parte, conoscere la composizione degli ingredienti composti è senz’altro un buon passo verso l’informazione dei consumatori, no?
Leggi la seconda parte dell’articolo
Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare
Newsfood.com





