Articolo 5 della legge 283/62.- Presenza di anisakis

4 Maggio 2011
Segnaliamo una interessante nota del MinSalute, che chiarisce quali debbano essere i comportamenti a cui ci si deve attenere, onde evitare di incorrere nell’ipotesi contravvenzionale di cui
all’art. 5 lettera d) della legge 283/62.
Eccone il testo:
A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute dal territorio circa l’applicazione dell’articolo 5 della legge 283 del 1962 in caso di riscontro di larve di anisakis nei prodotti della
pesca e sentito l’Ufficio legislativo di questo dicastero si segnala quanto segue.
Secondo il parere dell’EFSA relativo alla valutazione del rischio per parassiti nei prodotti della pesca, nessuna area marittime può essere considerata esente da anisakidi e la presenza
di larve di anisakidi nei prodotti della pesca va considerata come condizione naturale e normale e non già come condizione di alterazione degli stessi, diversamente dalla presenza di
altri parassiti.
L’articolo 5 della legge 283 del 1962 prevede alla lettera d) l’ipotesi contravvenzionale dell’operatore del settore alimentare che impieghi nella preparazione di alimenti e bevande, venda,
detenga per vendere, somministri ai propri dipendenti, o comunque distribuisca per il consumo sostanze alimentari che siano, tra l’altro, invase da parassiti, o comunque nocive.
La giurisprudenza penale (Sez. VI, sen. n. 12459 del 24-12-1985), in ordine a tale ipotesi di reato, in materia di esclusione della responsabilità per l’inconfigurabilità
dell’elemento soggettivo, ha stabilito che: “al fine di escludere la responsabilità delle contravvenzioni per l’esistenza della buona fede è necessario che l’imputato provi di
aver fatto quanto poteva per osservare la legge per cui nessun rimprovero può essergli mosso neppure per negligenza o imprudenza…”.
Il regolamento (CE) 853/2004, all’allegato III, sez. VIII, capitolo V, lettera d) definisce gli obblighi in relazione alla presenza di parassiti nei prodotti della pesca, stabilendo che:
“gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i prodotti della pesca siano sottoposti ad un controllo visivo alla ricerca di endoparassiti visibili prima dell’immissione sul
mercato. Gli operatori non devono immettere sul mercato per il consumo umano i prodotti della pesca manifestamente invasi da parassiti.”.
Infine il regolamento (CE) 2074/2005, allegato II, sez. I, stabilisce che “il parassita visibile” sia un parassita che “per dimensioni, colore o struttura sia chiaramente
distinguibile nei tessuti dei pesci”.
Tanto premesso alla luce della giurisprudenza penale si ritiene non perfezionabile l’ipotesi di contravvenzione di cui all’articolo 5 sopra richiamato per mancanza dell’elemento soggettivo del
reato, nell’ipotesi in cui l’operatore abbia già agito in conformità alla legge nella verifica dell’assenza di parassiti e della nocività del prodotto destinato
all’alimentazione.
Il direttore generale
(Dr. Silvio Borrello)
Redazione Newsfood