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Anche l'Inpdap si adegua alle nuove norme per le vittime di atti terroristici

By Redazione

L’Inpdap, come l’Inps, si adegua alle norme sui benefici spettanti alle vittime delle stragi e degli atti di matrice terroristica e ai loro familiari, che sono state modificate e illustrate
dalla Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007.

Destinatari
Sono destinatari dei benefici in oggetto:
– i cittadini italiani vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti in Italia dal 1° gennaio 1961 e all’estero dal 1° gennaio 2003;
– i loro familiari superstiti
– i cittadini stranieri e apolidi (sia appartenenti all’Unione europea sia extracomunitari), e i loro familiari, purchè siano, siano stati o saranno iscritti presso una Cassa gestita
dall’Istituto;
– i superstiti delle vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu (Congo) in data 11.11.1961;
– i familiari delle vittime del disastro aereo occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 ed i familiari ed i superstiti delle vittime della cosiddetta “banda della Uno bianca”: per essi i benefici
decorrono dal 1 gennaio 2007 e sono subordinati al rilascio dell’apposita certificazione da parte della competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo che attesti che il soggetto
è vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto
La liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto (o di altro trattamento equipollente) spetta a coloro che subiscono o hanno subito un’invalidità permanente di
qualsiasi entità e grado, al coniuge superstite e agli orfani.
L’Inpdap, inoltre, ha precisato che i suddetti benefici competono anche a coloro che sono andati in pensione prima del 26 agosto 2004 e che la rideterminazione dei trattamenti pensionistici
già liquidati resta di competenza del soggetto che ha emanato l’originario provvedimento di pensione. Nel caso l’istituto competente sia l’Inpdap, il riconoscimento del beneficio
è subordinato alla acquisizione della documentazione attestante il riconoscimento di vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice, che deve essere rilasciata dal competente
Ufficio Territoriale del Governo.

Aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi
La finanziaria 2007 riconosce un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della
pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Questo beneficio spetta a chi ha subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa e, dal 1 gennaio 2007, compete sui trattamenti
diretti dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, ed in mancanza, ai genitori.
L’Inpdap, inoltre, ha precisato che l’aumento figurativo spetta sia ai figli già nati che a quelli che nascono entro 30 giorni successivi all’atto terroristico e alle vittime già
in pensione (per cui il trattamento deve essere riliquidato ricalcolando la pensione dalla decorrenza originaria ma con attribuzione degli effetti economici solo a partire dal 1 gennaio
2007).
Per quanto concerne il trattamento fiscale da applicare, l’Inpdap ha reso noto che, a decorrere dalla rata di settembre 2004, è esente dall’Irpef l’importo complessivo delle pensioni e
non la sola quota parte riferita alla maggiorazione.

Invalidità superiore all’80%
L’Inpdap ricorda che chi ha subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80lla capacità lavorativa viene equiparato ai grandi invalidi di guerra e, quindi, ha diritto
immediato alla pensione diretta calcolata in base all’ultima retribuzione integralmente percepita, rideterminata con le maggiorazioni di cui all’art. 2 della legge n. 336/1970 e successive
modificazioni, e con il suddetto aumento figurativo (ma l’anzianità contributiva massima riconoscibile non può comunque superare 40 anni di servizio).
L’equiparazione ai grandi invalidità di guerra, inoltre, comporta che ai beneficiari venga corrisposto, per 12 mensilità, un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare
esente da imposte.

Doppia annualità
La doppia annualità del trattamento pensionistico (comprensive della tredicesima mensilità) spetta ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità , in caso di
decesso dei soggetti individuati dall’art. 5 comma 3. Il beneficio in parola compete al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se
conviventi ed a carico, ed è comunicato dalla sede INPDAP che amministra la relativa partita di pensione di reversibilità alla competente Amministrazione.
La doppia annualità, infine, spetta a chi, pur essendo compartecipe del trattamento di reversibilità al momento della morte della vittima, abbia perso successivamente il diritto
al trattamento alla data della entrata in vigore della legge n. 206/2004 (ovvero al 1° gennaio 2007 per le vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e/o delle vittime e loro superstiti
della c.d. “banda della Uno bianca”).

INPDAP, circolare n. 30 del 23 ottobre 2007
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