Lavoro a termine dei dipendenti postali – differimento
24 Ottobre 2007
D: ll rapporto lavorativo a termine può essere fatto differire ad esempio, nel caso in cui non risulti raggiunto l’obiettivo per il quale si è proceduto all’assunzione a
termine ed escluderlo, invece, in virtù di accordi successivi alla sua vigenza?
R: In tema di legittima prosecuzione del rapporto lavorativo le parti sindacali nel caso in cui il CCNL stabilisca un preciso limite temporale per la relativa assunzione possono nella vigenza
di detto CCNL, differire tale termine (ad esempio, nel caso in cui non risulti raggiunto l’obiettivo per il quale si è proceduto all’assunzione a termine), escludendo, invece, il
differimento in virtù di accordi successivi alla sua vigenza, per essere tali accordi intervenuti dopo l’acquisizione del diritto del lavoratore ad un rapporto a tempo indeterminato,
diritto disponibile, ad opera delle organizzazioni sindacali, solo a seguito di uno specifico preventivo mandato ad esse rilasciato dal lavoratore.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del 7 dicembre 2005, n. 26989.