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Anticipazione prestazioni temporanee dei datori di lavoro da ottobre 2007 per operai agricoli a tempo indeterminato

By Redazione

D: Volevo sapere cosa è cambiato da ottobre in ordine alla anticipazione delle prestazioni temporanee da parte dei datori di lavoro dal 1° ottobre 2007 per quanto attiene agli
operai agricoli a tempo indeterminato. Mi potete anche dire qual’è il regime fiscale delle prestazioni temporanee anticipate dai datori di lavoro?

R: Da ottobre 2007 i datori di lavoro agricolo possono portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati agli operai agricoli a tempo indeterminato per le prestazioni
temporanee (donazione di sangue, donazione di midollo osseo e prestazioni individuate dai CCNL).

Le prestazioni a sostegno del reddito che devono essere anticipate dal datore di lavoro agli operai a tempo indeterminato e che possono essere successivamente portate in compensazione, sono
quelle individuate da specifiche disposizioni di legge o dei CCNL:

CCNL DI SETTORE

PRESTAZIONI TEMPORANEE PER LE QUALI E’ PREVISTO L’OBBLIGO DI ANTICIPAZIONE

Operai agricoli e florovivaisti

– Assegno per il nucleo familiare
– Indennità di malattia
– Cassa integrazione

Dipendenti da cooperative e da consorzi agricoli

– Assegno per il nucleo familiare

Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria

– Assegno per il nucleo familiare
– Indennità di malattia
– Cassa integrazione

Dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

Nessuna prestazione temporanea


Per quanto attiene al regime fiscale delle prestazioni temporanee anticipate dai datori di lavoro tutte le indennità anticipate agli operai agricoli a tempo indeterminato, ad eccezione
dell’ANF (che non è assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche), sono fiscalmente equiparate ai redditi da lavoro dipendente e devono, pertanto, essere assoggettate dal
datore di lavoro agricolo alla relativa tassazione. Il datore di lavoro, dunque, provvederà a corrispondere al lavoratore la prestazione al netto dell’imposta e in sede di conguaglio
esporrà l’importo anticipato al lordo dell’imposta.

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