Anticipazione prestazioni temporanee dei datori di lavoro da ottobre 2007 per operai agricoli a tempo indeterminato
24 Ottobre 2007
D: Volevo sapere cosa è cambiato da ottobre in ordine alla anticipazione delle prestazioni temporanee da parte dei datori di lavoro dal 1° ottobre 2007 per quanto attiene agli
operai agricoli a tempo indeterminato. Mi potete anche dire qual’è il regime fiscale delle prestazioni temporanee anticipate dai datori di lavoro?
R: Da ottobre 2007 i datori di lavoro agricolo possono portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati agli operai agricoli a tempo indeterminato per le prestazioni
temporanee (donazione di sangue, donazione di midollo osseo e prestazioni individuate dai CCNL).
Le prestazioni a sostegno del reddito che devono essere anticipate dal datore di lavoro agli operai a tempo indeterminato e che possono essere successivamente portate in compensazione, sono
quelle individuate da specifiche disposizioni di legge o dei CCNL:
CCNL DI SETTORE
PRESTAZIONI TEMPORANEE PER LE QUALI E’ PREVISTO L’OBBLIGO DI ANTICIPAZIONE
Operai agricoli e florovivaisti
– Assegno per il nucleo familiare
– Indennità di malattia
– Cassa integrazione
Dipendenti da cooperative e da consorzi agricoli
– Assegno per il nucleo familiare
Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria
– Assegno per il nucleo familiare
– Indennità di malattia
– Cassa integrazione
Dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
Nessuna prestazione temporanea
Per quanto attiene al regime fiscale delle prestazioni temporanee anticipate dai datori di lavoro tutte le indennità anticipate agli operai agricoli a tempo indeterminato, ad eccezione
dell’ANF (che non è assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche), sono fiscalmente equiparate ai redditi da lavoro dipendente e devono, pertanto, essere assoggettate dal
datore di lavoro agricolo alla relativa tassazione. Il datore di lavoro, dunque, provvederà a corrispondere al lavoratore la prestazione al netto dell’imposta e in sede di conguaglio
esporrà l’importo anticipato al lordo dell’imposta.