Additivi Alimentari, coloranti & C.: come e perchè

3 Dicembre 2008
In questi giorni ho notato diversi articoli in rete che segnalano la pericolosità di una bevanda frizzante per bambini piena di additivi.
Gli ingredienti sono questi: acqua, zucchero, anidride carbonica, aromi naturali, correttore di acidità: E330, edulcoranti: E950, E952, E954, conservanti: E202 E211, coloranti: E122, E131. E’ tutto regolare? E, in ogni caso, come è possibile che siano messi in vendita simili prodotti?
Risponde Alfredo Clerici, Tecnologo Alimentare
Cominciamo con alcune informazioni di carattere generale.
La categoria degli additivi alimentari, che comprende, oltre agli additivi propriamente detti anche i coloranti e gli edulcoranti, è attualmente regolamentata dal Decreto del Ministero della Sanità 27.2.96 n. 209. In tale decreto vengono elencati gli additivi che possono essere utilizzati, precisando, quando previsto, sia le dosi massime d’impiego sia i prodotti nei quali è possibile impiegarli.
Venendo all’esempio citato nella domanda, gli additivi presenti sono:
E 330 = acido citrico
E 202 = sorbato di potassio
E 211 = benzoato di sodio
E 950 = acesulfame K
E 952 = acico ciclamico e suoi sali di Na e Ca
E 954 = saccarina e suoi sali di Na, K e Ca
E 122 = azorubina, carmoisina
E 131= blu patentato V
Prima di continuare, una piccola notazione del tutto personale.
Il motivo per cui i produttori si siano limitati ad indicare i soli numeri CE senza precisare il nome specifico (cosa peraltro ammessa dalla legge) appare piuttosto chiaro: indicando anche i nomi l’effetto sui potenziali acquirenti sarebbe stato anche peggiore. Ma andiamo avanti.
Sull’acido citrico, poco da dire: è una sostanza ampiamente presente in natura.
I conservanti sono così definiti da decreto 209/96: ” sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi”. Trattandosi di una bevanda gassata e quindi presumiamo opportunamente confezionata, ci si può chiedere, tra l’altro, quali possibili deterioramenti abbiano spinto i produttori ad utilizzarle. Inoltre, il citato decreto impone, per i due additivi, una dose massima utilizzabile (somma dei due, max 250 mg/l).
Altrettanto difficile da comprendere ci risulta l’uso dei tre edulcoranti, non solo per ragioni, diciamo così, tecnologiche (in fondo, lo zucchero è primo ingredente dopo l’acqua), ma anche e soprattutto a causa delle possibili implicazioni sulla salute segnalate in letteratura. Anche in questo caso il decreto fissa limiti quantitativi d’impiego.
Un discorso particolare, infine, meritano i coloranti, così definiti dal decreto 209/96: “I coloranti sono sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne restituiscono la colorazione originaria…”.
Ciò detto, è nostra convinzione che, in moltissimi casi, tra i quali pensiamo di poter annoverare anche quello di cui ci stiamo occupando, l’uso del colorante ha il solo scopo di evocare la presenza di qualcosa che non c’é o, in altre parole, di soddisfare le aspettative del consumatore (per capirci: se un prodotto “alla menta” non fosse di un bel verde, nessuno lo comprerebbe!).
Cosa possiamo concludere.
Tutti gli additivi utilizzati sono ammessi dalla legge, ma non è questo il punto. La nostra opinione è che laddove non arriva la correttezza (elenco ingredienti “criptato”) e l’etica professionale (prodotto per bambini con 8 additivi, per 7 dei quali la norma ha ritenuto necessario fissare dosi massime d’uso, e un motivo ci sarà… ), deve arrivare il buon senso del consumatore.
Non crediamo infatti che sia necessaria una specifica competenza per valutare l’opportunità di acquistare o far acquistare prodotti simili (specie se, come in questo caso, destinati ai più piccoli): è sufficiente essere “normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti”.
Se nessuno compra, ci penserà il mercato a fare giustizia.
Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare
Newsfood.com