Una Tantum per i lavoratori dell'industria tessile/abbigliamento

By Redazione

 

L’Inps, con circolare n. 84 dell’8 agosto 2008, ha reso noto che gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 11 giugno 2008 per il rinnovo del C.c.n.l. per
l’industria tessile/abbigliamento (euro 114,00 per il periodo 1.4.2008-30.06.2008) sono valutati anche ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di
maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.

L’una tantum è ridotta proporzionalmente, per i contratti di lavoro part-time, in ragione del minore orario di lavoro convenuto e l’importo non è utile agli
effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale ed è escluso, altresì, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

L’erogazione, inoltre, non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (es. servizio militare,
aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero); sono invece considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum le giornate di assenza dal lavoro per
malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale e donazioni Avis, intervenute nel periodo 1° aprile-30 giugno 2008, che abbiano dato luogo al pagamento di
trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, ove dovuto, di integrazione a carico delle aziende.

Inps, circolare n. 84 dell’8 agosto 2008

Inps, circolare n. 84 dell’8 agosto 2008, allegato

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