Surgelati al ristorante: è reato non indicarli nel menu

13 Marzo 2017
Da Milano ci scrive Alfonso, un ristoratore che a volte utilizza pesce surgelato ma lo dichiara al cliente solo quando finisce il fresco. E’ corretto?
La legge dice di no. Surgelati al ristorante: è reato non indicarli nel menu, anche se non sono serviti al cliente ma sono in cucina, nel congelatore o fuori, in attesa di essere scongelati e cucinati.
Risponde l’Avv. Fabio Squillaci
Alimenti surgelati al ristorante: se non indicati nel menù si commette reato
La Suprema Corte nella sentenza 6586/2017 si è occupata della rilevanza penale della condotta dei ristoratori che non indicano, all’interno dei propri menu, quali alimenti siano freschi e quali surgelati.
Da tempo la giurisprudenza è concorde nell’affermare in siffatte circostanze l’esistenza dei presupposti del tentativo di frode in commercio, “osservando che l’inserimento degli alimenti congelati nel menu, senza la menzione della indicata qualità, costituisce un’offerta al pubblico, in quanto tale non revocabile, con la conseguente idoneità della stessa a determinare il conseguimento del risultato illecito”.
Spesso gli avvocati nel difendere i loro clienti si appellano al fatto che non di rado può nascere una contrattazione tra il ristoratore ed il cliente in merito all’offerta di alimenti costituiti da materie prime fresche (spesso refrigerate) o a lunga conservazione (congelate o surgelate) oppure alla considerazione che l’indicazione nel menù della freschezza di alcuni ingredienti/alimenti non per forza rappresenta una proposta agli avventori di tipo irreversibile. Altre volte la difesa si appella alla valutazione del fatto che può capitare che gli alimenti/ingredienti freschi indicati nel menù potrebbero non essere in quel momento disponibili (perché terminati, in quanto stagionali, ecc.) e quindi, sempre informando il cliente, si potrebbero usare i loro sostituti congelati/surgelati. Alcune volte è capitato anche che ci si appellasse al fatto che l’ispezione degli organi di controllo sia stata effettuata in orari e giorni di non apertura al pubblico.
I Giudici di Piazza Cavour hanno avuto modo di precisare che “Il contrasto interpretativo in ordine alla configurabilità del tentativo di frode in commercio nella fattispecie in esame, peraltro risalente nel tempo (cfr. per la tesi opposta: sez. 3, sentenza n. 37569 del 25/09/2002, RV 222556), risulta definitivamente superato dalla giurisprudenza più recente, ma ormai consolidata, di questa Suprema Corte, secondo la quale “anche la mera disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menu, nella cucina di un ristorante, configura il tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore. Può concretizzare la fattispecie di reato in esame anche il semplice fatto, nel caso di specie incontestato, di non indicare nella lista delle vivande, posta sui tavoli di un ristorante, che determinati prodotti sono congelati, in quanto l’esercizio di ristorazione ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori: infatti, detta lista, consegnata agli avventori, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti dei clienti e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti ivi indicati; di tal che la mancata specificazione della qualità del prodotto (naturale o congelato) integra il reato di tentata frode nell’esercizio del commercio, perché la stessa proposta non veritiera costituisce un atto diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all’art. 515 cod. pen.” (Cass. 14/2/2013, n. 9310; Cass.27/6/2005, n. 24190; Cass.25/10/2000, Morici; sez. 3, sentenza n. 6885 del 18/11/2008, Chen, Rv. 242736; sentenze precedenti conformi: n. 10145 del 2002 Rv. 221461, n. 19395 del 2002 Rv. 221958, n. 14806 del 2004 Rv. 227964, n. 24190 del 2005 Rv. 231946, n. 23099 del 2007 Rv. 237067)”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la questione della revocabilità dell’offerta contenuta nel menu può acquisire rilevanza solo ai fini della configurabilità del reato (si pensi all’ipotesi in cui il ristoratore, a seguito della richiesta del cliente di una determinata pietanza, rifiuti di consegnare l’aliud pro alio*), ma non incide sul perfezionamento della fattispecie del tentativo, che si consuma con la mancata indicazione nel menu della qualità degli alimenti surgelati o congelati.
*Aliud pro alio:
letteralmente siognifica “qualcosa per qualcos’altro”, indica, nel diritto civile, la totale difformità, materiale o giuridica, del bene consegnato.
Avv. Fabio Squillaci
per Newsfood.com
Vedi altri articoli di Fabio Squillaci
=========================================
CHI E’ FABIO SQUILLACI
Fabio Squillaci è avvocato, specializzato in Professioni Legali ed allievo del Corso Galli in Napoli. Ha svolto con profitto lo stage ex art. 73 D.L. 69/2013 affiancando un giudice penale presso il Tribunale di Cosenza.
Da sempre amante delle interazioni tra il diritto e le altre scienze, ha collaborato in diverse attività di ricerca. In qualità di cultore della materia collabora con i docenti per lo svolgimento di attività seminariali e di esercitazione, nonché per lo svolgimento degli esami di profitto.
Autore di varie pubblicazioni su Persona e danno, diritto.it, Camminodiritto e Salvis Juribus, Newsfood.com; ha di recente pubblicato la monografia “Il diritto storto”.
=========================================
Redazione Newsfood.com
Contatti