Somministrazione alimenti e bevande in Piemonte

By Redazione

Torino – La Giunta regionale ha approvato il nuovo regolamento riguardante «Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande,
relativamente all’attività di bar e piccola ristorazione tradizionale» che, se da un lato ribadisce e fornisce indicazioni uniformi per l’esercizio delle attività di
ristorazione pubblica, fissando i requisiti minimi al di sotto dei quali non è possibile garantire prodotti sicuri, dall’altro lato apporta importanti novità.

Il nuovo testo, infatti, che sostituisce integralmente il regolamento precedente, approvato nel 2003, pur lasciando invariate le norme per gli esercizi di nuova apertura, prevede deroghe
sostanziali per i locali esistenti, quelli storici e le attività di dimensioni limitate (fino a 30 posti a sedere) situate nei centri storici, nei comuni montani e nei comuni, o frazioni
di essi, per i quali siano previsti programmi di rivitalizzazione delle realtà minori. Le deroghe previste, ritenute comunque coerenti a garantire un adeguato livello di sicurezza
alimentare, riguardano in particolare i locali per il deposito degli alimenti e lo spogliatoio degli addetti, che possono essere sostituiti da una zona ricavata in altri locali e la cucina, che
potrà raggiungere la metratura minima necessaria anche utilizzando aree diverse, come ad esempio spazi continui o il retrobanco del bar, purché raccordate ad esso funzionalmente.

La scelta di applicare alcune deroghe al regolamento è stata determinata dalle diverse possibili interpretazioni della normativa e dalle reali difficoltà di realizzare interventi
strutturali, anche importanti, negli esercizi pubblici già esistenti, come prevedeva il precedente regolamento.

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI BAR, PICCOLA RISTORAZIONE E
RISTORAZIONE TRADIZIONALE. ABROGAZIONE DEI REGOLAMENTI REGIONALI 21 LUGLIO 2003, N. 9/R, 20 OTTOBRE 2003, N. 12/R, 5 LUGLIO 2004, N. 3/R, 21 DICEMBRE 2004, N. 16/R, 28 DICEMBRE 2005 N.
8/R.».

Art. 1.
(Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente regolamento, al fine di migliorare lo standard strutturale di tutti gli esercizi pubblici, si applica alle attività di preparazione e somministrazione alimenti e bevande
nell’ambito di attività di ristorazione pubblica, previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici
esercizi) e dalla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande), soggette a dichiarazione di inizio
attività (D.I.A.) e già precedentemente subordinate ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. Sono ammesse deroghe ai requisiti previsti negli allegati A e B nei seguenti casi:
a) per tutti gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) per le nuove attività situate in locali storici;
c) per le attività di dimensioni limitate (fino a 30 posti a sedere) situate:
1) in tutti i centri storici;
2) in tutti i comuni montani;
3) nei comuni o nelle frazioni di questi per i quali sono previsti i programmi di rivitalizzazione delle realtà minori di cui all’articolo 19 della deliberazione del Consiglio regionale
n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come da ultimo modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006 relativa agli «Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
3. Sono da considerarsi esistenti e pertanto sottoposti alle deroghe previste dal comma 1, anche gli esercizi in cui si verifichi un semplice subingresso, con conseguente notifica per
registrazione, sia quelli in cui, in occasione di un subingresso, oppure in un qualsiasi altro momento, si intendano apportare modifiche sostanziali (ad esempio con creazione di nuove opere
murarie, modifiche del ciclo tecnologico o della tipologia di produzione) soggette all’obbligo di notifica per modifica o integrazione significativa, escludendosi però l’aumento dei
posti disponibili. Non sono considerati esistenti gli esercizi in cui viene richiesto il passaggio ad una tipologia superiore.

Art. 2.
(Tipologia degli esercizi)

1. Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, le attività di cui all’articolo 1 sono distinte in:
a) esercizi di tipologia 1: somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari,
cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento;
b) esercizi di tipologia 2: somministrazione di alimenti di cui alla lettera a) e, in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come:
1) alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;
2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione;

3) preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni, in considerazione del fatto che vengono utilizzate attrezzature precipue;

c) esercizi di tipologia 3: somministrazione di alimenti di cui alle lettere a) e b), con attività di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione
veloce e/o tavola calda;
d) esercizi di tipologia 4: attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale.

Art. 3.
(Requisiti comuni)

1. I requisiti igienico-sanitari minimi obbligatori comuni a tutte le tipologie sono elencati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in merito ai requisiti igienico-sanitari e/o organizzativi, si rinvia alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 852/2004 e, in
quanto ancora sussistenti, alla l. 283/1962 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Art. 4.
(Requisiti specifici)

1. In aggiunta ai requisiti minimi comuni a tutte le tipologie previsti dall’articolo 3, sono previsti ulteriori requisiti specifici per le diverse tipologie, come individuati nell’allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 5.
(Attività di controllo e sanzioni)

1. La vigilanza, ai fini del presente regolamento, è esercitata dal personale delle aziende sanitarie locali (ASL) e dagli organi a cui sono attribuiti poteri di accertamento in
materia.
2. La mancata notifica ai fini della registrazione dell’attività, nelle fattispecie definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 79-7605 del 26 novembre 2007, è soggetta
alle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore).
3. L’esercizio di attività prive dei requisiti di cui all’allegato II del regolamento (CE) 852/2004 e agli allegati A e B del presente regolamento è soggetto alla sanzione
prevista dall’articolo 6, comma 5 del d. lgs. 193/2007.
4. Il mancato adempimento alle azioni richieste ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004 è soggetto alle sanzioni previste ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del d. lgs.
193/2007.

Art. 6.
(Registrazione)

1. Ogni nuova attività o subingresso ed ogni modifica sostanziale degli esercizi, come esemplificato nella deliberazione della Giunta regionale n. 79-7605 del 26 novembre 2007, compresa
la variazione di tipologia, deve essere notificata per la registrazione.

Art. 7.
(Abrogazione)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R;
b) regolamento regionale 20 ottobre 2003, n. 12/R;
c) regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R;
d) regolamento regionale 21 dicembre 2004, n. 16/R;
e) regolamento regionale 28 dicembre 2005 n. 8/R.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

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