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Sanzioni interdittive per omicidio colposo e lesioni colpose gravi per violazione di norme di sicurezza del lavoro

By Redazione

D: Quali sono le sanzioni per omicidio colposo e lesioni colpose gravi per violazione di norme di sicurezza del lavoro? Se e quando tali sanzioni, previste dalla L. n. 123 del 2007, devono
essere applicate in caso di condanna per il delitto di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime per violazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro?
Come ritenete possa comportarsi il giudice di fronte al caso prospettato?

R: L’art. 9 della L. n. 123 del 2007 che modifica il D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 rinvia alla L. n. 231 del 2001. Tali sanzioni interdittive dell’articolo 9 L. n. 231 del 2001 sono:

a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la Pa, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

E’ appena il caso di sottolineare l’enorme gravità di queste sanzioni interdittive.

Il citato rinvio alla L. n. 231 del 2001 comporta che le sanzioni interdittive debbono essere necessariamente applicate perché non può operare l’esclusione di cui all’art. 12,
comma 1 a meno che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di I grado, sia stato risarcito il danno e siano state eliminate le cause che hanno provocato l’infortunio e sia stato
regolarizzato il macchinario che ha cagionato l’incidente in conformità delle norme antinfortunistiche, di tutela della salute dei lavoratori e di igiene sul lavoro. Inoltre tali
sanzioni interdittive, ai sensi dell’art. 13 lett. b, si devono applicare, esclusivamente, in caso di reiterazione dei delitti p. e p. dagli artt. 589 e 590, comma 3, c.p. Per la reiterazione
si veda quanto dispone l’art. 5 della citata legge.

C’è da ritenere che il giudice possa decidere il tipo e la durata della sanzione interdittiva, in considerazione dell’idoneità delle stesse a prevenire illeciti del tipo di quello
commesso. Tali sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente. Il Giudice, invece di applicare la sanzione interdittiva dell’interruzione o della sospensione
dell’attività produttiva, potrebbe nominare un commissario giudiziale per la continuazione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui l’interruzione dell’attività possa
provocare rilevanti ripercussioni sull’occupazione.

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