Rapporto associativo e di lavoro subordinato dei soci lavoratori di cooperative
17 Dicembre 2007
D: Possono esistere due tipi di rapporto per i soci lavoratori delle cooperative e cioè associativo e di lavoro subordinato? Da quali leggi è regolata la materia?
R: Le cooperative di produzione e lavoro sono quelle società costituite per svolgere un’attività economica organizzata nell’impresa per fornire beni e servizi od occasioni di
lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che essi otterrebbero dal mercato. Si realizzerebbe così lo scopo mutualistico, con la utilizzazione del lavoro
dei soci, ai quali spetta il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa.
La materia è regolata L. n. 142 del 2001, poi modificata dalla L. n. 30 del 2003) che ha chiarito che tra socio lavoratore e cooperativa esistono due distinti rapporti e cioè un
rapporto di tipo associativo, in quanto il socio partecipa alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa, alla elaborazione di
programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, contribuisce alla formazione del capitale sociale, partecipa al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle
decisioni sulla loro destinazione, mette a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla
quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa (art. 1 comma 2); ed un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali (art. 1 comma 3).
La legge prevede anche che le cooperative possano definire un regolamento, approvato dall’assemblea sociale e depositato presso la DPL competente per territorio, sulla tipologia dei rapporti di
lavoro che si intendono attuare.