Protocollo welfare : un passo indietro per i contratti flessibili e per la volontà delle parti
16 Ottobre 2007
Appare chiaro ormai l’orientamento dell’esecutivo di subordinare la determinazione e lo svolgimento rapporti di lavoro alla “volontà collettiva” (una volontà che se fosse
veramente espressione della volontà della collettività dei lavoratori e dei datori di lavoro ci sarebbe da felicitarsi) e di attribuire maggiore potere alle associazioni
sindacali. Ciò traspare anche da una serie di recenti norme proposte dal governo ed approvate dal parlamento. Si pensi ad esempio al comma 1175 della legge Finanziaria per il 2007 che
subordina i benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale “al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano
nazionale”. Questa norma è effettiva dal 1° luglio 2007 è ancora non è stato spiegato che cosa si intenda per rispetto (integrale o solo parte economica) dei contratti
collettivi ne quali violazioni potrebbero comportare la perdita dei benefici.
Si pensi, inoltre alla recente legge 123/2007 che offre la facoltà agli organismi paritetici di effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di
competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. : una sorta di surroga del potere di
ispezione a favore delle associazioni sindacali e datoriali.
Meritano una menzione anche le modalità con cui si è data attuazione alla riforma della previdenza complementare resa effettiva con una sorta di quasi costrizione (silenzio
assenso ecc.) : una riforma dalla quale ci guadagnano tutti (associazioni sindacali e datoriali, istituti di credito e mondo finanziario in genere e pure l’Inps), tranne che i lavoratori e le
imprese. A proposito di previdenza complementare, tanto per deburocratizzare un po’ il rapporto di lavoro, il Ministero del Lavoro ha recentemente affermato (sito http://www.tfr.gov.it) che in caso di
nuovo rapporto è sempre necessaria la compilazione del TFR2. Nel caso di mancata compilazione e restituzione al proprio datore di lavoro del modulo TFR2 entro 6 mesi dall’assunzione, il
Tfr del nuovo lavoratore si intenderà tacitatamene conferito alla previdenza complementare (e quindi quasi sempre ai fondi negoziali) : evidentemente confidano nella sbadataggine della
gente.
Veramente tutte queste leggi, articoli, commi modificati e rimodificati, la cui definitiva regolamentazione è spesso demandata ai contratti collettivi di ogni livello o decreti
ministeriali mai emanati (in barba al principio della certezza e dell’uniformità del diritto), circolari e controcircolari, affermazioni e smentite, servono a risolvere le problematiche
del mondo del lavoro e delle parti attrici, datori di lavoro e lavoratori?
E’ una domanda che tutti devono porsi perché le leggi cambiano in fretta ma lo “status” dei lavoratori e delle imprese non è migliorato di certo negli ultimi anni.
Le imprese i lavoratori italiani non si trovano una situazione florida :
– i lavoratori (comunque tutti i cittadini) si trovano a far fronte ad un costo della vita sempre più elevato con stipendi e salari non adeguati e contratti che non permettono di
guardare al futuro con un minimo di serenità;
– le imprese e i lavoratori autonomi devono far fronte alle problematiche derivanti dalla globalizzazione e dall’esigenza di competitività in un momento in cui la pressione fiscale ha
raggiunto i livelli massimi storici e in cui la burocratizzazione non accenna a diminuire.
Entrando nel merito della trattazione la prima cosa che balza all’occhio è la totale abrogazione del contratto di lavoro intermittente (o a chiamata o job on call) trattato come fosse il
nemico numero uno dei lavoratori.
Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione
lavorativa subordinata chiamandolo al lavoro quando sorge l’esigenza di usufruire della sua prestazione lavorativa. Questo comporta che il lavoratore non renda la propria prestazione in maniera
continuativa ma bensì in maniera intermittente e la sua retribuzione sia commisurata alle ore lavorate.
Tuttavia, l’utilizzo di tale fattispecie contrattuale non è indiscriminato ed è sottoposto tutt’ora a dei limiti :
– oggettivi : il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato in base alle esigenze oggettive provvisoriamente individuate dal Ministero del lavoro, sulla base delle
attività lavorative individuate dalla tabella allegata al RD 6 dicembre 1923, n. 2657 ministeriale;
– soggettivi : il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato con qualsiasi soggetto che abbia meno i 25 anni o più di 45 anni, anche pensionato.
Inoltre, il lavoro intermittente può essere richiesto per prestazioni da rendersi in periodi determinati (fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali, o altri periodi che
saranno individuati dai contratti collettivi.
Ci si chiede a questo punto se l’istituto del lavoro chiamata non possa essere semplicemente modificato e migliorato delimitandone ancor di più l’utilizzo solo ad alcuni casi specifici.
Si pensi ad esempio al pensionato che ha ancora voglia di lavorare, anche se non in maniera continuativa, e che ha l’esigenza di arrotondare la propria magra pensione. Si pensi allo studente
che in procinto di ultimare i propri studi voglia, per necessità o per propria volontà, alternare il lavoro con lo studio. Si pensi alla donna titolare di un rapporto di lavoro a
tempo parziale che voglia intrattenere un altro rapporto di lavoro “senza impegno”. Si pensi al titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno che abbia la necessità di arrotondare il
proprio stipendio magari lavorando alla sera o nei week end in un bar o in un ristorante.
Questa fattispecie contrattuale se migliorata consentirebbe a queste tipologie di lavoratori di intrattenere più rapporti di lavoro, di conciliare il lavoro con altre esigenze personali,
senza troppi vincoli e senza particolari obblighi nei confronti dell’impresa datrice di lavoro. Si ricorda, infatti, che se stipulato senza obbligo di risposta alla chiamata il lavoratore non
deve necessariamente rispondere alla chiamata del datore : si realizza una sorta di incontro di volontà ossia di contemperamento dei bisogni dell’impresa e con quelli del
lavoratore.
Se questo istituto contrattuale sarà abrogato innanzitutto ci dovranno spiegare che fine faranno quei contratti di lavoro intermittente stipulati a tempo indeterminato o a tempo
determinato scadenti nel 2008 : saranno automaticamente caducati? Quali altri strumenti di flessibilità si offriranno in cambio a queste persone e alle imprese? Non sarebbe meglio
affrontare il problema delle collaborazioni che sono dei veri e propri rapporti di lavoro subordinati mascherati senza le appropriate tutele?