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Processo penale e intervallo tra intimazione del recesso e fatto contestato

By Redazione

D: E’ noto che il recesso deve essere comunicato tempestivamente. Ma quali sono i criteri con cui questo poi è valido?

R: Ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, l’intervallo temporale fra l’intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto
contestato al lavoratore, non essendo necessario attendere l’esito del procedimento penale, assume rilievo solo in quanto rivelatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro
all’esercizio della facoltà di recesso; con la conseguenza che, nonostante il differimento di questo, l’incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può
essere desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, giacché tali misure dimostrano la permanente volontà del datore di
lavoro di irrogare, eventualmente, la sanzione del licenziamento.

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