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Assenze per malattia, certificati e visite mediche, dati in Internet, dati biometrici

By Redazione

D: Cosa ha disposto il Garante della Privacy in merito ad assenze per malattia, certificati e visite mediche, dati in Internet, dati biometrici per i pubblici dipendenti?

R: Il Garante con deliberazione del 14 giugno 2007 n. 23 ha adottato le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del
rapporto di lavoro in ambito pubblico».
Le «Linee guida» seguono quelle già adottate di recente per i lavoratori privati («Linee guida in materia di trattamento di dati personali di
lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati».

Assenze per malattia, certificati e visite mediche

In caso di assenza per malattia all’amministrazione vanno consegnati certificati medici privi di diagnosi e con la sola indicazione dell’inizio e della durata dell’infermità. Se il
lavoratore produce documentazione in cui è presente anche la diagnosi, l’ufficio deve astenersi dall’utilizzare queste informazioni e deve invitare il personale a non produrre altri
certificati con le stesse caratteristiche. Particolari cautele devono essere adottate dall’ente pubblico quando tratta dati sulla salute dei dipendenti nei casi di visite medico legali, denunce
di infortunio all’Inail, abilitazioni al porto d’armi e alla guida.

Diffusione dei dati in Internet

Le amministrazioni devono assicurare l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete e garantire il «diritto all’oblio», cioè una
tutela dinamica della riservatezza delle persone (trascorso un certo periodo dalla pubblicazione è opportuno spostare i nominativi in un parte del sito dove non siano più
rintracciabili dai motori di ricerca esterni). Nelle graduatorie relative a concorsi o selezioni vanno riportati solo dati pertinenti (elenchi nominativi abbinati ai risultati, elenchi di
ammessi alle prove scritte o orali, no a recapiti telefonici, codice fiscale ecc.) E’ sempre vietata la diffusione di informazioni sulla salute del lavoratore o dei familiari interessati.

Dati biometrici dei lavoratori pubblici

Anche nell’ambito del pubblico impiego non è consentito un uso generalizzato dei dati biometrici dei dipendenti (impronte digitali, iride) per controllare le presenze o gli accessi sul
luogo di lavoro. Il Garante può autorizzare l’attivazione di tali sistemi di rilevazione solo in presenza di particolari esigenze (aree adibite alla sicurezza dello Stato, torri di
controllo, conservazione di oggetti di particolare valore) e con precise garanzie (verifica preliminare dell’Autorità, no ad archivi centralizzati, codice cifrato dell’impronta
memorizzato solo nel badge del dipendente).

Comunicazioni tra amministrazione e lavoratore

Per prevenire la conoscenza ingiustificata di dati da parte di persone non autorizzate, l’amministrazione deve adottare forme di comunicazione con il dipendente protette e individualizzate:
inoltrando le note in busta chiusa, inviandole all’e-mail personale o invitandolo a ritirare personalmente la documentazione.

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