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Per le violazioni contributive del de cuius gli eredi rispondono in solido

By Redazione

D: Nostro padre è deceduto lasciandoci anche dei debiti nei confronti dell’Inps per violazioni consistenti nel non aver pagato contributi previdenziali per un certo periodo ad alcuni
suoi dipendenti. Volevamo sapere se tali debiti si trasmettono a noi e qualche riferimento normativo al riguardo.

R: Per quanto attiene alle sanzioni da violazione contributiva commesse dal de cuius, con la circolare del 22 agosto 2001 n. 165 l’INPS le ha equiparate alle sanzioni civili e, quindi,
trasmissibili agli eredi. La natura civilistica della sanzione si ricava dall’art. 116 della legge finanziaria del 2001 che ha definito «sanzione civile» quella per
violazioni relative a versamento di contributi e premi.

Quindi non solo è trasferibile agli eredi, ma sono altresì dovute le somme aggiuntive maturate fino alla data del pagamento. La sentenza n. 562 del 2000 della Cassazione,
confermando l’orientamento dell’Inps, ha stabilito, tra l’altro, che il debito si trasmette agli eredi e ricomprende la somma capitale e i relativi interessi, «il cui maturarsi
giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore».

Comunque la regola della trasmissibilità del debito troverebbe alcuni limiti citati nella sentenza n. 10823 del 1996 della suprema Corte di Cassazione, ed indicati poco chiaramente dalla
predetta circolare come alcuni diritti reali legati alla vita del titolare ed a rapporti collegati al dante causa, destinati a cessare al momento del suo decesso.

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