Prepensionamento: Risarcimento danni per errata informazione dell'Inps al dipendente
22 Ottobre 2007
D: Mi sono licenziato per poter accedere al prepensionamento dopo che l’Inps mi ha fornito informazioni sulla mia situazione contributiva, ma dandomele errate. Come sono tutelato?
R: Di questi casi come il suo già si è occupata la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ed al riguardo Le citiamo la sentenza n. 6995 del 2001 con la quelle essa ha respinto
il ricorso dell’Inps, condannato dal Tribunale e successivamente in Appello ad un risarcimento danni «per una somma pari all’ammontare dei contributi volontari versati o da versare
per ottenere la pensione di vecchiaia, oltre le mensilità di pensione non percepite tra la cessazione di lavoro e la percezione effettiva della pensione», causati da una
errata informazione sui contributi versati.
Anche in questo caso esaminato dalla Cassazione il dipendente si era dimesso dall’azienda in cui lavorava per beneficiare del prepensionamento, e successivamente gli veniva comunicato che la
domanda di prepensionamento non era stata accolta, in quanto mancavano i requisiti di contribuzione. Infatti nella questione di cui sopra l’Inps aveva commesso l’errore non sul calcolo dei
contributi versati, ma perché per un caso di omonimia aveva fornito i dati di un altro lavoratore assicurato.
La Cassazione nel respingere il ricorso ha sottolineato che «l’lnps nel fornire la richiesta di informazione, non solo non aveva adempiuto ai suoi doveri di diligenza, ma anche non
aveva assolto all’onere di dimostrare che l’erronea comunicazione non era dipesa da un fatto ad essa non imputabile, dal momento che quando fornì l’informazione possedeva tutti i dati
anagrafici sufficienti a distinguere le posizioni assicurative dei due assicurati omonimi».