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Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in Comuni con meno di 5 mila abitanti

By Redazione

Il Ministero del Lavoro, circolare prot. 11107 del 17 ottobre 2007, ha fornito istruzioni in merito agli art. 27 e 43 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 che modificano la disciplina delle
assunzioni dei lavoratori socialmente utili.

Destinatari delle disposizioni sono i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che intendono assumere a tempo indeterminato LSU e, per la regione Calabria, i Comuni con meno di 5 mila
abitanti che intendano assumere anche LPU. Il numero massimo di tali assunzioni è fissato in 2.450 unità e per esse è previsto un incentivo pari a ? 9.296,22 annui per ogni
lavoratore assunto a tempo pieno o parziale, ma comunque indeterminato.
Il Ministero ha ribadito che un’altra condizione indispensabile e che i Comuni presentino vuoti nelle dotazioni organiche del personale vigenti al 1 gennaio 2007 e, in caso di assunzioni in
soprannumero, i Comuni non possono avviare altre assunzioni fino al totale riassorbimento dell’eccedenza.
Le qualifiche interessate dalle disposizioni per la stabilizzazione devono appartenere alle categorie A e B1 (per le quali non è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola
dell’obbligo).
Per accedere all’incentivo, devono presentare domanda entro il 31 dicembre 2007 a mezzo raccomandata AR sia i Comuni in possesso dei suddetti requisiti che quelli che l’hanno già inviata
ai sensi della circolare del ministero del 5 giugno 2007. La domanda, in particolare, deve essere inviata in duplice copia al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione
Generale Ammortizzatori sociale e incentivi all’occupazione – Divisione III, Via Fornovo, n. 8, 00192 Roma e al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale della Pubblica
Amministrazione, Corso Vittorio Emanuele II, n. 116, 00186 Roma.
La domanda deve essere sottoscritta dal Sindaco e deve contenere i seguenti elementi:
– dichiarazione attestante che il Comune ha popolazione inferiore a 5 mila abitanti;
– numero e generalità degli LSU da assumere;
– per la regione Calabria, numero e generalità degli LPU da assumere;
– dichiarazione attestante che i soggetti da assumere rientrano nel bacino LSU o nella categoria di LPU e che le assunzioni saranno a tempo pieno o parziale, ma comunque indeterminato;
– dichiarazione attestante che le assunzioni sono conformi ai limiti importi all’art. 1, comma 562, I periodo della legge 296/2006 nei suddetti limiti;
– numero di assunzioni che il Comune intende effettuare in soprannumero e dichiarazione attestante che il Comune non procederà ad altre assunzioni fino al totale riassorbimento della
temporanea eccedenza;
– conto di Tesoreria;
– delibere comunali recati la decisione di assumere LSU o LPU subordinatamente al riconoscimento dell’incentivo da parte del ministero.
Il Ministero ha ricordato che i Comuni devono prima richiedere il contributo e in seguito stabilizzare gli interessati rispettando l’ordine di anzianità.
Le 2.450 unità assumibili sono ripartite come segue:
– 60% ai Comuni delle Regioni nelle zone obiettivo 1 CE in cui la percentuale di LSU dei Comuni con meno di 5 mila abitanti sia superiore al 50% rispetto al numero complessivo di LSU del bacino
regionale;
– 30% ai Comuni situati nelle Regioni appartenenti alle zone obiettivo 1 CE in cui la percentuale di LSU dei Comuni con meno di 5 mila abitanti sia inferiore al 50% rispetto al numero
complessivo di LSU del bacino regionale:
– 10% ai Comuni situati nelle Regioni non ammissibili alle aree Obiettivo 1 CE

Ministero del Lavoro, circolare prot. 11107 del 17 ottobre 2007
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