Morosità del Condomino nella riforma del Condominio

19 Dicembre 2012
Oggetto: Morosità del Condomino nella riforma del Condominio – Corriere della Sera intervista Colombo Clerici 19/12/2012 – 1011
Data: 19 dicembre 2012 14:42:32 CET
A s s o e d i l i z i a
Dichiarazioni rilasciate dal Presidente Achille Colombo Clerici, nel corso dell’intervista al Corriere della Sera pubblicata in data 19 dicembre 2012:
« Sotto il profilo giuridico, per quanto concerne la morosità in condominio, al fine di agevolare il recupero dei crediti, la legge di riforma ha introdotto le seguenti
modifiche:
– L’amministratore, salvo che sia stato dispensato dalla assemblea, deve agire nei confronti dei condomini morosi entro mesi sei dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è compreso
(art. 1129 c.c.).
– Qualora sia stata promossa azione giudiziaria per il recupero dei contributi condominiali, l’amministratore incorre in “gravi irregolarità” ed è passibile di revoca (se da
ciò deriva danno) se ha omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva.
– L’amministratore, in caso di mora nel pagamento dei contributi protratta per un semestre, può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento
separato. Ciò anche se tale facoltà non sia prevista dal regolamento di condominio, difformemente dal previgente regime.
– E’ confermata la possibilità di ottenere, nei confronti del condomino moroso, ingiunzione immediatamente esecutiva sulla base dello stato di riparto approvato dall’assemblea.
– E’ altresì confermata la responsabilità solidale dell’acquirente con il venditore per il pagamento dei contributi condominiali relativi all’anno in corso e a quello precedente
l’acquisto.
E’ però stata introdotta la responsabilità solidale di chi cede l’immobile con l’acquirente, anche per contributi maturati successivamente al trasferimento, fino a quando
all’amministratore non sia trasmessa copia autentica dell’atto di trasferimento.
– Il condomino moroso è penalizzato in sede di esecuzione forzata promossa da terzi per crediti verso il condominio in quanto i creditori del condominio sono tenuti ad escutere
preventivamente i morosi e, solo in caso di esito infruttuoso dell’azione esecutiva, a soddisfarsi sul patrimonio dei condomini in regola con i pagamenti.
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Si registra un significativo incremento delle procedure di recupero credito e soprattutto delle esecuzioni immobiliari.
La difficoltà del recupero spesso è legata al fatto che il debito, per inerzia dell’amministratore, riguarda diverse annualità di gestione e il debitore non è in grado
di farvi fronte nemmeno attraverso un rientro rateizzato.
Spesso gli immobili oggetto di esecuzione sono gravati da ipoteca a garanzia di mutuo concesso dagli Istituti di credito per somme che risultano superiori al valore attuale
dell’immobile.
Per il condominio ciò comporta l’impossibilità di realizzare, anche parzialmente, il proprio credito.
In sede esecutiva spesso la vendita avviene dopo diversi tentativi e a prezzo ribassato.
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Elevato grado di morosità si registra con riferimento a condomini extracomunitari, analogamente a quanto avviene nel settore locatizio. »
Foto: Milano sotto la neve
Redazione Newsfood.com