Licenziamenti collettivi giustificati dalla necessità della ristrutturazione aziendale
5 Novembre 2007
Una importante sentenza quella del 17 ottobre 2007, n. 117, con la quale il Tribunale di Ivrea ha stabilito che la necessità di ristrutturare l’azienda attraverso una riduzione del
personale può giustificare un giustificato motivo di licenziamento. Se questo è correlato dalla necessità di dover procedere alla ristrutturazione aziendale, infatti, non
è sindacabile dal giudice nei suoi criteri di congruità ed opportunità, in quanto si tratta di una scelta espressione della libertà di iniziativa economica tutelata
dall’articolo 41 della Costituzione, ma compete al giudice del Lavoro solo verificare la reale esistenza e non pretestuosità del motivo che ha determinato il licenziamento.
In buona sostanza, per il Tribunale non è necessario che al riguardo vengano eliminate tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore che è stato licenziato in quanto
queste possono essere anche solo diversamente ripartite.
Fatto e diritto
Una ex dipendente di un supermercato aveva convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro per aver lavorato come dipendente part-time con la qualifica di impiegata di quarto livello e
funzioni anche di cassiera, senza mai aver ricevuto la relativa indennità di maneggio del denaro e per aver svolto attività di lavoro straordinario, solo in parte retribuito ed
essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, indicato in una riduzione di personale, in realtà insussistente.
Chiedeva allora la condanna del datore al pagamento delle ore di straordinario non ancora onorate e l’indennità di maneggio del denaro, per il conseguente ricalcalo delle spettanze a
titolo di tredicesima e Tfr.
Le ragioni del datore di lavoro
Il datore chiedeva il rigetto delle domande della sua ex dipendente in quanto il licenziamento era stato irrogato per giustificato motivo oggettivo a seguito di una ristrutturazione aziendale
resasi necessaria dopo la chiusura di un punto vendita, che nessuna indennità le era dovuta per il maneggio del denaro (essendo l’attività di cassiera svolta solo in modo
eccezionale e comunque non prevalente) e che tutte le ore di straordinario effettuate erano state retribuite, tramite pagamento in busta paga ovvero tramite compensazione sugli acquisti di
generi alimentari operati dalla Spinelli nel supermercato ove era impiegata.
In particolare, il datore ha motivato l’interruzione del rapporto con il fatto che, a seguito dell’avvenuta disdetta del contratto di franchising, l’azienda ha dovuto dismettere il punto
vendita dove lavorava la dipendente, mantenendo solo altri 2 punti vendita.
Dei cinque addetti al punto vendita, quattro sono stati licenziati, mentre una socia lavoratrice è stata richiamata presso il punto vendita di Ivrea, provocando così una eccedenza
di personale che ha determinato poi il licenziamento.
Il notevole calo di fatturato verificatosi negli anni, non consentiva in alcun modo di ricollocare in azienda il personale in esubero e non strettamente necessario all’attività
aziendale.
La decisione del Tribunale
Per il Tribunale, le ragioni indicate dal datore sono, sotto un profilo giuridico, idonee ad integrare il giustificato motivo oggettivo che deve sorreggere il licenziamento; e sotto il profilo
fattuale, ampiamente comprovate dall’istruttoria espletata.
Invero, sotto il profilo giuridico non coglie nel segno il rilevo della difesa di parte ricorrente, che ha ritenuto illegittimo il licenziamento per la ragione che il posto di lavoro della
dipendente presso il punto vendita in questione non è stato soppresso.
Per il Tribunale, il licenziamento non è in alcun modo stato giustificato dalla soppressione del posto di lavoro della dipendente, ma dalla necessità di un riassetto organizzativo
tramite riduzione del personale.
Peraltro il Tribunale si è uniformato alla pacifica giurisprudenza (per tutte, cfr. da ultimo Cass. n. 21282/2006). che ha già statuito che, laddove la necessità di
riassetto organizzativo tramite riduzione del personale sia collegata ad un evento sfavorevole e non contingente, influente sulla normale attività produttiva, viene integrato un
giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Pertanto, se il giustificato motivo di licenziamento è correlato dalla necessità di dover procedere alla ristrutturazione aziendale, non è sindacabile dal giudice nei suoi
criteri di congruità ed opportunità, in quanto si tratta di una scelta espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 della Costituzione. Al
giudice del Lavoro, dunque, compete solo verificare la reale esistenza e non pretestuosità del motivo che ha determinato il licenziamento, non essendo, peraltro, necessario che al
riguardo vengano eliminate tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore che è stato licenziato in quanto queste possono essere anche solo diversamente ripartite.
Tribunale di Ivrea, sentenza del 17 ottobre 2007, n. 117
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