La fiscalità della previdenza complementare

By Redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007, ha fornito un vademecum che illustra tutte le norme fiscali relative alla previdenza complementare in base a quanto
disposto dal decreto legislativo 252 del 5 dicembre 2005 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2007.

Destinatari
L’Agenzia precisa che possono aderire alla previdenza complementare:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, compresi i lavoratori assunti con le tipologie contrattuali introdotte dalla legge Biagi;
b) i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito d’impresa) e i liberi professionisti;
c) i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ed i lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
d) i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti dalle responsabilità familiari, anche se non iscritti al fondo ivi previsto;
e) i soggetti privi di reddito di lavoro e coloro che sono fiscalmente a carico di altri.

Finanziamento – L’Agenzia ha ricordato che il finanziamento avviene mediante il versamento di contributi alle forme di previdenza complementare e che i dipendenti possono destinare al
fondo pensione non solo il Tfr maturando, ma anche quello maturato prima del 1 gennaio 2007.
La circolare, inoltre, chiarisce che, dal punto di vista fiscale, il trasferimento del Tfr maturato e di quello maturando non ha nessuna rilevanza, poiché non costituisce
anticipazione.

Deducibilità – Ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sia volontariamente sia in base a
contratti o accordi collettivi, anche aziendali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
Il datore di lavoro, inoltre, trattiene l’importo a carico del dipendente, riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente in sede di determinazione
della base imponibile per l’effettuazione delle ritenute alla fonte.
L’Agenzia ha ricordato che per i giovani lavoratori, con prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, è previsto invece un regime più favorevole, che innalza a 7.746,86 euro i
contributi deducibili durante i 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione ai fondi pensione.

Tassazione – Sia nel caso delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita che per quelle erogate in forma di capitale, ai fini della tassazione ai applica una
ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota de 15%, che può scendere fino al 9% a seconda della durata del periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 70 del 18 dicembre 2007
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