Il nuovo orario di lavoro per gli autotrasportatori
19 Dicembre 2007
Sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 234 del 19 novembre 2007 con cui il Consiglio dei ministri ha recepito la Direttiva 2002/15/CE, che
organizza in modo differente l’orario di lavoro degli autotrasportatori.
Durata massima settimanale della prestazione di lavoro – Il decreto prevede che la durata media della settimana lavorativa non possa superare le 48 ore e che possa essere estesa a 60 ore
solo se su un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
Comunque il decreto mantiene in vigore le disposizioni stabilite dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di ragioni tecniche,
nonché di esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell’orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell’orario di lavoro. Tuttavia il periodo temporale utilizzabile come termine di
riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può essere esteso oltre i sei mesi.
La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro, inoltre, è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate: il datore di lavoro deve chiedere per
iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro ed il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.
Riposi intermedi – Le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio che
deve avere una durata minima di 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore e di 45 minuti se supera le nove ore.
Lavoro notturno – In caso di lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore ogni 24 e le prestazioni notturne devono essere indennizzate sulla base di quanto
previsto dal CCNL (a meno che il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale).
Decreto Legislativo n. 234 del 19 novembre 2007
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