FREE REAL TIME DAILY NEWS

Vertenze su procedura per conferimento dell'incarico di dirigente ospedaliero

By Redazione

Con la sentenza del 21 novembre 2007, n. 3719, il TAR di Venezia ha chiarito che le vertenze che possono sorgere in ordine alla procedura per il conferimento dell’ incarico di dirigente di
struttura complessa non sono di sua competenza e quindi spettano al giudice ordinario.
Nel caso di specie, un dipendente aveva risposto ad un bando per la nomina di un direttore generale dell’azienda sanitaria e tale incarico di dirigente di struttura complessa sarebbe stato
affidato non sulla base di un concorso pubblico, ma in base ad una scelta di carattere fiduciario che è delegata alla responsabilità manageriale del direttore generale stesso, che
sceglie tra i candidati indicati come idonei dalla commissione esaminatrice.

Fatto e diritto – Un dipendente ospedaliero ha lamentato di aver partecipato ad un “concorso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore presso l’Ospedale Policlinico di
Verona” di Struttura Complessa, disciplina Ortopedica e Traumatologia, da assegnare all’Unità Operativa di Chirurgia della mano, e di non essere stato ammesso, per asserita mancanza
della prescritta anzianità e per non essere poi state rispettate le regole che attengono alle assunzioni per pubblico concorso.
L’incarico infatti sarebbe stato conferito ad altro dipendente in base ad una scelta discrezionale dell’Amministrazione.

La decisione del Tar – Per il Tar, la procedura di conferimento dell’incarico di direzione non è quella che si può ascrivere ad un pubblico concorso (per il quale sussiste
ancora oggi la giurisdizione del Giudice Amministrativo), bensì un mero “avviso di conferimento di incarico” di dirigente sanitario.
Quindi le procedure in questione non possono essere qualificate in termini di concorso (il concorso è invece previsto per l’accesso al ruolo dei dirigenti ed è disciplinato dal
«Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale» approvato con il D.P.R. 10.12.1997, n. 483), ma neppure
di una procedura ad esso assimilabile.
Secondo il Tar, la Commissione esaminatrice non dà punteggi, non opera una valutazione comparativa dei singoli candidati, dei titoli, del curriculum professionale o dell’esito del
colloquio, non stila, quindi, graduatorie di merito, ma esprime un giudizio complessivo sulla idoneità di ciascun candidato, individualmente considerato, a ricoprire l’incarico
dirigenziale apicale.
Non appartiene, inoltre, ad una procedura concorsuale, l’assegnazione dell’incarico in base ad una scelta discrezionale dell’Amministrazione.
Di selezione, infatti, non si può parlare, in quanto manca nella procedura per l’affidamento dell’incarico una scelta fondata sulla prevalenza, in termini di maggiore idoneità
all’esercizio delle nuove funzioni, di alcuni candidati su altri concorrenti, scelta che è invece il proprium di una procedura concorsuale o di tipo concorsuale.
La procedura che precede il conferimento dell’incarico di dirigente sanitario di secondo livello (ora di struttura complessa) non ha le caratteristiche, né la natura giuridica, del
concorso.
Per il Tar, dunque, la Commissione – come risulta dal bando – predispone la rosa dei candidati idonei sulla base del colloquio e del curriculum professionale, senza stilare alcuna graduatoria,
ed il conferimento dell’incarico “viene effettuato dal Direttore Generale sulla base della rosa di candidati idonei selezionali dall’apposita Commissione”, con scelta discrezionale e
fiduciaria, espressione dei suoi poteri datoriali.
Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione: le doglianze nei confronti dell’esclusione dalla “selezione” ovvero la valutazione di idoneità dovevano,
quindi, essere proposte innanzi al Giudice Ordinario, competente in materia.

TAR di Venezia, sentenza n. 3719 del 21 novembre 2007
Scarica il documento completo in formato .Pdf

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD