FREE REAL TIME DAILY NEWS

Indennità INPDAP del personale degli enti locali

By Redazione

La Corte Costituzionale, con ordinanza del 19 ottobre 2007, n. 347, ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 8 marzo
1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata dal Tribunale di Lecce riguardo all’art. 3 della Costituzione, in particolare per quanto
attiene all’indennità INPDAP nella parte in cui non prevede che, laddove con il coniuge superstite concorrano orfani maggiorenni, l’indennità INPDAP sia ripartita tra di
essi.

Fatto e diritto
Il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 152/1968 nella parte in cui non
prevede che, laddove con il coniuge superstite concorrano orfani maggiorenni, l’indennità INPDAP sia ripartita tra di essi secondo le previsioni dell’art. 5, terzo comma, del d.p.r. 29
dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Il tribunale di Lecce ha così denunciato la ingiustificata disparità di trattamento che si verificherebbe ai danni degli orfani maggiorenni del dipendente di ente locale deceduto
in corso di servizio, i quali, nel caso in cui vi sia anche il coniuge superstite, non concorrono nella distribuzione dell’indennità premio di servizio (che viene attribuita
integralmente al coniuge) rispetto agli orfani maggiorenni del dipendente statale deceduto anch’esso in corso di servizio, i quali, anche nel caso di coesistenza con il coniuge superstite,
percepiscono comunque una quota dell’indennità di buonuscita.

La decisione della Corte Costituzionale
La Corte ha ritenuto che la questione fosse manifestamente inammissibile, perché, se è consentito che il trattamento di fine rapporto del dipendente può essere sottratto
all’asse ereditario per essere devoluto in via preferenziale a soggetti legati al lavoratore da un determinato vincolo familiare, deve essere riconosciuto al legislatore un certo grado di
discrezionalità nell’individuare i soggetti beneficiari ed i criteri per distribuire l’emolumento tra di essi.
Secondo la Corte, non vi è quindi “una sola soluzione logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo, essendo invece necessario operare una scelta tra varie opzioni
possibili e tutte lecite, come è confermato dal fatto che nell’ordinamento sono rinvenibili plurimi modelli legislativi di erogazione in forma indiretta dei trattamenti di fine rapporto
spettanti ai lavoratori dei vari settori pubblici e privati (art. 5 del d. P. R. n. 1032 del 1973, per i dipendenti dello Stato; art. 3 della legge n. 152 del 1968, per i dipendenti degli enti
locali; art. 2122 del codice civile, per i dipendenti privati e quelli degli enti parastatali), i quali, con riferimento ai soggetti beneficiari e ai criteri di distribuzione dell’emolumento,
presentano differenze tali da non consentire un raffronto circoscritto ad un singolo aspetto”.

Corte Costituzionale, ordinanza del 19 ottobre 2007, n. 347
Scarica il documento completo in formato .Pdf

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: