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INAIL: approvata la convenzione con l'Inps

By Redazione

IL Cda dell’Inail, con la deliberazione n. 346 del 9 ottobre 2007, ha approvato la convenzione con l’Inps per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da
infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.
Nei suddetti casi, in particolare, i due Istituti si impegnano ad adottare tutte le soluzioni necessarie a garantire agli assicurati, per i periodi di assenza dal lavoro, la corresponsione di
prestazioni economiche in misura pari all’indennità di malattia prevista dalle vigenti norme di legge.
La convenzione precisa che sono di competenza dell’Inps i casi denunciati all’INAIL, per i quali dall’istruttoria amministrativa e/o dall’accertamento medico-legale sia stata esclusa
l’indennizzabilità dell’evento in quanto infortunio o malattia professionale. L’Inail, dunque, invierà tempestivamente all’Inps una dichiarazione di incompetenza motivata,
completa di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria (compreso il prospetto delle indennità liquidate) e comunicherà al datore di lavoro e al lavoratore l’esito negativo
dell’accertamento e il passaggio della documentazione all’Inps.
L’Inps, d’altra parte, potrà sospendere il procedimento se riscontrerà delle gravi carenze motivazionali nella documentazione di incompetenza presentata dall’Inail o se
otterrà ulteriori elementi non valutati dall’Inail. In questo caso l’Inps, entro 15 giorni dalla ricezione, effettuerà una segnalazione alla sede Inail che ha emesso la
dichiarazione di incompetenza e questa avrà tempo altri 15 giorni per riesaminare il caso e concludere il procedimento, dandone notifica all’Inps.

INAIL, deliberazione n. 346 del 9 ottobre 2007
Scarica il documento completo in formato .Pdf

INAIL, deliberazione n. 346 del 9 ottobre 2007, allegato 1: Convenzione per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia
professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza
Scarica il documento completo in formato .Pdf

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