I benefici per i contribuenti a basso reddito
18 Dicembre 2007
L’ Agenzia delle Entrate, con circolare n. 68 del 14 dicembre 2007, ha fornito informazioni e chiarimenti in merito alle misure di sostegno in favore dei contribuenti a basso reddito introdotte
dall’articolo 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, (convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222). Tale norma, infatti, prevede che una parte delle maggiori
entrate tributarie affluite all’erario venga distribuita ai contribuenti che nel periodo d’imposta 2006 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a euro 50.000 e una imposta netta
pari a zero.
L’agenzia ha precisato che, anche se detto beneficio è definito “detrazione”, in realtà non è un risparmio sull’imposta da versare, ma un’erogazione di somme: il contributo
di sostegno, infatti, consiste nell’erogazione di una somma pari a 150 ? per ciascun contribuente e di una somma pari a 150 ? per ciascun componente del nucleo familiare a titolo di rimborso
forfetario.
Possono beneficiare dell’agevolazione i contribuenti che:
– nell’anno 2006 abbiano prodotto un reddito complessivo per cui l’imposta netta sia risultata pari a zero;
– nel 2006 abbiano percepito un reddito inferiore alla deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (“no-tax area”);
– siano pensionati con reddito di pensione non superiore a euro 7.500, redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92 e reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale.
– siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi poiché l’imposta applicabile al reddito complessivo, ridotto della deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione e delle deduzioni per oneri di famiglia, è pari a zero.
L’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 novembre 2007, inoltre, stabilisce che le suddette somme competano ai soggetti residenti in Italia, non fiscalmente a
carico di altri, che nel 2006 hanno avuto un’imposta netta pari a zero, qualora alla formazione del loro reddito complessivo abbiano concorso uno o più dei seguenti redditi:
? redditi lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del Tuir;
? redditi di pensione di cui all’articolo 49 del Tuir;
? alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Tuir, e precisamente:
– compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;
– redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
– remunerazioni dei sacerdoti;
– compensi per lavori socialmente utili;
– assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir;
? redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del Tuir;
? redditi d’impresa di cui all’articolo 55 e d’impresa minore di cui al successivo articolo 66 del Tuir, anche se conseguiti in forma di partecipazione;
? taluni redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del Tuir e precisamente:
– redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
– redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente
Le somme sono erogate con modalità diverse a seconda della tipologia di reddito prodotta e dell’eventuale presenza di un sostituto d’imposta.
Agenzia delle Entrate, circolare n. 68 del 14 dicembre 2007
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