FREE REAL TIME DAILY NEWS

Fondazioni bancarie: quando possono usufruire delle agevolazioni fiscali

By Redazione

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 69/E del 17 dicembre 2007, ha recepito la sentenza n. 27619/2006 della Corte di Cassazione, sezioni unite, che ha fissato nel 2006 i criteri
interpretativi univoci che devono essere applicati per la risoluzione dei contenziosi relativi ai periodi d’imposta dal 1990 al 1999, cui poteva essere applicata la “legge Amato”.
L’Agenzia, dunque, ha stabilito che, per ottenere la riduzione a metà dell’aliquota Irpeg e l’esonero dalla ritenuta sugli utili societari, le fondazioni bancarie devono provare di
possedere i requisiti di legge nazionale per accedere al regime agevolativi e di non avere natura imprenditoriale, secondo quanto stabilito dalle norme europee sugli aiuti di Stato.
Per adempiere al tale obbligo, la fondazione deve esibire la documentazione da cui si evinca che sono escluse le seguenti circostanze:
– il possesso della maggioranza delle azioni nella società bancaria conferitaria che assicuri l’ingerenza negli indirizzi operativi dell’azienda bancaria (dominio nell’assemblea degli
azionisti e influenza nella nomina degli amministratori);
– l’eventuale partecipazione ad accordi parasociali e, specialmente, a patti di sindacato sull’esercizio del diritto di voto, attraverso i quali l’azionista, anche non maggioritario, può
svolgere una determinante influenza sulla gestione sociale (ad esempio, sulla nomina degli amministratori o sugli assetti proprietari);
– l’esistenza di un obbligo statutario di mantenimento della maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto nella società conferitaria;
– l’acquisto (conseguente alla cessione o ad altra operazione che abbia fatto perdere alla fondazione il controllo, diretto o indiretto, della maggioranza delle azioni con diritto di voto
nell’assemblea ordinaria della società conferitaria) di un’altra partecipazione, sempre di controllo, in un’altra banca;
– l’esercizio dei poteri di azionista in modo da assicurare che una parte dei componenti del consiglio di amministrazione della società per azioni sia costituito da membri del proprio
consiglio di amministrazione;
– la compravendita di partecipazioni di minoranza al capitale di imprese bancarie e finanziarie diverse da quella conferitaria;
– la destinazione di una percentuale elevata dell’utile, anziché a finalità di utilità sociale, ad accantonamento a riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale
della banca conferitaria;
– la cumulabilità tra incarichi rivestiti negli enti conferenti e funzioni esercitate nelle imprese bancarie;
– l’utilizzo dei proventi, derivanti dall’eventuale dismissione (anche totale) delle partecipazioni di origine nella banca conferitaria, per acquisire altre partecipazioni in imprese, anche non
bancarie.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 69 del 17 dicembre 2007
Scarica il documento completo in formato .Pdf

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD