Corresponsione del beneficio fiscale per le pensioni basse
17 Dicembre 2007
L’Inpdap, con circolare n. 42 del 13 dicembre 2007, ha fornito informazioni in merito alla corresponsione del beneficio fiscale previsto dall’art. 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, (convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata sul S.O. n. 249/L alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007).
La norma, in particolare, prevede che, per l’anno 2006, venga corrisposta una somma di ? 150 (come rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all’erario) ed
un’ulteriore somma di ? 150 per ciascun familiare a carico ai soggetti passivi dell’IRPEF, la cui imposta netta dovuta per l’anno 2006 risulti pari a zero.
La norma, inoltre, prevede che, se il familiare è fiscalmente a carico di più soggetti, la somma aggiuntiva debba essere ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza
della detrazione per carichi familiari.
Sono esclusi dal beneficio coloro che, nell’anno 2006, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a ? 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili) e a coloro che, nell’anno 2006, hanno
conseguito un reddito complessivo superiore a ? 50.000, anche se hanno avuto l’IRPEF uguale a zero.
L’Inpdap, dunque, ha precisato che il beneficio verrà erogato nel mese di gennaio 2008 ai titolari di trattamenti pensionistici ai quali l’Istituto ha rilasciato il CUD/2007 relativo ai
redditi prodotti nell’anno 2006. I destinatari dell’agevolazione sono, fra gli altri, le seguenti persone fisiche residenti in Italia, per le quali l’imposta netta, per l’anno 2006, è
risultata pari a zero:
1) i lavoratori dipendenti;
2) i pensionati, compresi quelli che, oltre ai redditi di pensione di importo non superiore a ? 7.500, possiedono eventualmente solo l’abitazione principale, unitamente alle relative
pertinenze, nonché redditi di terreni di importo non eccedente ? 185,92;
3) gli assimilati, quali i titolari dell’assegno periodico di mantenimento per il coniuge, i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, i collaboratori coordinati e continuativi,
i sacerdoti ed i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
4) i lavoratori autonomi, titolari di redditi di impresa e di impresa minore, anche se conseguiti in forma di partecipazione;
5) i titolari di redditi derivanti da attività commerciale o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
INPDAP, circolare n. 42 del 13 dicembre 2007
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