Diritti di informazione sindacale e procedura di trasferimento di tutta o parte dell'azienda
17 Dicembre 2007
D: Nel caso che la nostra azienda con 53 dipendenti cede tutta o parte dell’attività ad un’altra azienda quali sono i diritti di informazione a favore delle rappresentanze sindacali
aziendali? La procedura quale è? Ci sembra che esista un obbligo di esaminare congiuntamente la situazione con l’azienda, ma se questa non ottempera alla disposizione cosa possiamo
fare?
R: A tutela delle cessioni e dei trasferimenti di azienda l’art. 47 della L. n. 428 del 1990 dispone che se l’azienda occupa più di 15 lavoratori e cede tutta o parte
dell’attività ad un’altra azienda il cedente ed il cessionario hanno l’obbligo di comunicare, almeno 25 giorni prima, alle rappresentanze sindacali aziendali o alle RSU ed alle
rispettive organizzazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale i motivi del trasferimento; le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori; le eventuali misure previste nei loro confronti.
Dopo aver ricevuto la comunicazione i sindacati possono, nei sette giorni successivi, richiedere un esame congiunto, che deve iniziare entro sette giorni dalla richiesta.
La procedura di informazione – consultazione sindacale è comunque esaurita qualora, entro dieci giorni dall’inizio dell’esame congiunto, le parti non raggiungano alcun accordo.
L’accordo eventualmente raggiunto nell’ambito della descritta procedura può prevedere deroghe alle disposizioni dell’art. 2112 c.c.. In particolare, si può pattuire che i
lavoratori dell’azienda ceduta non passino, in tutto o in parte, alle dipendenze del cessionario.
A tale riguardo è però necessario che il trasferimento riguardi aziende per le quali sia stato accertato lo stato di crisi, o per le quali sia intervenuta dichiarazione di
fallimento (o di altra procedura concorsuale), e sempre che l’accordo preveda la salvaguardia anche parziale dell’occupazione.
Qualora il datore di lavoro non rispetti la procedura il comportamento costituisce condotta antisindacale che può legittimare il ricorso al giudice che nei due giorni successivi,
convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, può ordinare la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.