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Diritti dell'agente di commercio alla fine del rapporto

By Redazione

D: Sto per cambiare lavoro, dopo 16 anni di rapporto con la mia azienda in qualità di agente monomandatario. Volevo saper con precisione cosa mi compete alla fine del rapporto.

R: Le spetterà:

a) un’indennità commisurata ai mesi di preavviso spettanti, se il datore di lavoro non vuole rispettare i termini di preavviso previsti dal CCNL;
b) un’indennità alla cessazione del rapporto;
c) il f.i.r.r. (fondo indennità risoluzione rapporto) o indennità di scioglimento del rapporto, da corrispondere all’agente con liquidazione a carico dell’Enasarco presso cui il
datore di lavoro – durante il contratto, anno per anno – deve accantonare le relative somme da determinarsi in percentuale sulle provvigioni;
d) l’indennità suppletiva di clientela, da corrispondere solo se il contratto si scioglie su iniziativa del datore di lavoro per fatto non imputabile all’agente con liquidazione a carico
del datore di lavoro.

Il D.Lgs. n. 303/1991 e successivamente il D.Lgs. n. 65/1999 attuando la direttiva comunitaria n. 653 del 1986 hanno modificato l’art. 1751 c.c. che ha stabilito che il datore di lavoro,
all’atto della cessazione del rapporto, è tenuto a corrispondere all’agente medesimo un’indennità se:

a) l’agente abbia procurato nuovi clienti al datore di lavoro o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il datore di lavoro riceva ancora sostanziali vantaggi
derivanti dagli affari con tali clienti;
b) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali
clienti.

Quindi l’agente al momento della cessazione del rapporto deve aver procurato al datore di lavoro un portafoglio clienti che va a compensare la perdita, in termini di provvigioni, che l’agente
subisce dalla cessazione del rapporto.
Tale diritto all’indennità in questione è subordinato alla sussistenza di tutte e due le citate condizioni, ma la stessa non è dovuta quando il datore di lavoro risolve il
contratto per grave inadempienza dell’agente che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto oppure quando l’agente recede dal contratto, a meno che
il recesso sia giustificato da circostanze per le quali non può essergli chiesta ragionevolmente la prosecuzione dell’attività (ad es. infermità o malattia).
Il relativo importo non può superare una cifra pari ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni e,
se il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione.
Le disposizioni in esso contemplate non possono essere derogate a svantaggio dell’agente.

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