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Giuseppe Mandara, il re della mozzarella di bufala: caso archiviato con tante scuse – Motivazioni sentenza allegate

Giuseppe Mandara, il re della mozzarella di bufala: caso archiviato con tante scuse – Motivazioni sentenza allegate

By Giuseppe

Aggiornamento del 14 febbraio 2018

Dopo 27 anni di calvario, Giuseppe Mandara esce a testa alta -ma molto provato- dalla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto in una delle tante “bufalate”, basate su dichiarazioni di “pentiti” e che alla lunga si risolvono in nulla. Caso archiviato nel dic. 2017 perchè “ Gli elementi raccolti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio”.
Scarica pdf del decreto di archiviazione del Tribunale di Napoli del 12/12/2017

E ci voglio 27 anni per accorgersi che era tutta una montatura di un “pentito” inaffidabile? Chi potrà mai restituire gli anni perduti e sanare le ingiustizie subite da Giuseppe Mandara? Coloro che si sono accaniti ingiustamente, senza prove attendibili, contro di lui… dovranno rispondere a qualcuno dei loro errori? Chi pagherà le spese processuali, i danni fisici, economici e soprattutto morali, alla vittima che ora, finalmente, anche davanti alla Giustizia, risulta scevra da ogni colpa? 

La risposta è semplice: tutti i cittadini italiani.

Quanti sono gli imprenditori che hanno subito/stanno vivendo -insieme ai loro cari e alle famiglie dei loro dipendenti-  calvari come questo di Giuseppe Mandara? La Giustizia riuscirà un giorno a colpire duramente i colpevoli veri e avere più rispetto per gli innocenti?

Forse sarebbe il caso di istituire un premio per le vittime innocenti della Giustizia e anche un altro: “Bufalata d’Oro”, per coloro che sono responsabili di queste incresciose situazioni basate su prove inesistenti o inattendibili.

 

Giuseppe Danielli

Vedi anche articolo con la sua storia (Clicca qui)

 

Milano, 19 gennaio 2015
Pubblichiamo le motivazioni della Cassazione che ha rigettato, dichiarandolo inammissibile, il ricorso dei pm contro la liberazione dell’imprenditore napoletano accusato di camorra che dunque resta indagato a piede libero.

L’arresto di Mandara e poi il ricorso dei pm, a quanto sembra, sono basati su dichiarazioni di un pentito che sarebbe  poi stato ritenuto poco attendibile.

Se le uniche prove dell’attività malavitosa di un presunto camorrista sono le dichiarazioni di un pentito -da inesperti in materia di Giustizia, ma ragionando col buonsenso comune- non crediamo che siano sufficienti a mettere in galera un cittadino. Salvo che le dichiarazioni di reità dell’indagato siano confutate dagli inquirenti con prove certe.

Noi pensiamo che sia meglio avere un colpevole a piede libero piuttosto che un innocente accusato ingiustamente e incarcerato.

I casi sono due:

A) Giuseppe Mandara è veramente colpevole dei reati per i quali è indagato (ma finchè il Tribunale non lo condanna, sulla base delle indagini e prove certe di attività malavitosa, Mandara dovrebbe essere considerato innocente)… quali sono le vere prove della sua colpevolezza? Le parole di un pentito inattendibile?

B) Giuseppe Mandara non è un camorrista e nemmeno ha avuto a che fare con attività malavitose; da diversi anni però sta subendo una situazione pesante che si ripercuote sia sulla sua persona che sulla sua famiglia. Giuseppe Mandara è anche un imprenditore e questa situazione si ripercuote da diversi anni ormai anche sulla sua attività e indirettamene anche sui dipendenti e le loro famiglie.
Crediamo che siano diversi i clienti e fornitori che hanno interrotto i rapporti con l’azienda Mandara perchè non vogliono avere a che fare con chi è indicato come un probabile camorrista…

Ma se è vera la seconda ipotesi, quando il Tribunale dovesse pronunciare una sentenza definitiva di non colpevolezza …Ovviamente i danni morali e la dignità calpestata non potranno mai essere sanati…  ma chi farà fronte alla richiesta danni che Mandara farà? Lo Stato, quindi ognuno di noi! 

Se Giuseppe Mandara ce ne darà l’occasione, andremo a sentire dalla sua viva voce  come stanno le cose, quale è la sua verità.

 Giuseppe Mandara site:Newsfood.com

(vedi anche: Lino Cauzzi scippato di cinque alberghi)

Giuseppe Danielli
Direttore Newsfood.com

Qui a seguire il Comunicato Stampa di Mandara Comunicazione
Inizio messaggio inoltrato:
Data: 19 gennaio 2015 15:24:49 CET
Oggetto: Cassazione respinge richiesta arresto per Giuseppe Mandara
Da: mandara comunicazione

COMUNICATO STAMPA
Inchiesta Mandara, le motivazioni della Cassazione su no all’arresto-bis
La Suprema Corte: pentito inattendibile, l’imprenditore caseario vittima del clan

NAPOLI – Ecco le motivazioni della Corte di Cassazione che ha respinto, in data 21 novembre 2014, il ricorso dei pm di Napoli contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che, il 3 giugno precedente, aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’imprenditore caseario Giuseppe Mandara (eseguita il 28 aprile scorso). La Procura aveva chiesto di nuovo l’arresto dell’industriale napoletano che, invece, resta indagato a piede libero.
Scrivono i giudici che il “ricorso è inammissibile” per diverse ragioni. In primis, il pubblico ministero si “limita a riportare”, nell’atto di impugnazione, “una serie corposa di deduzioni di fatto” che in “larghissima parte si esauriscono nella pedissequa trascrizione delle risultanze delle indagini che sono state svolte nel corso degli anni” il cui compendio è stato già “ritenuto inidoneo e insufficiente a integrare un grave quadro indiziario a carico dell’indagato” già sulla base dell’ordinanza del Riesame risalente al 2012.
La Suprema Corte ribadisce, inoltre, che “né il ricorso, argomentato essenzialmente in punto di fatto aggiungendo il richiamo di alcune ulteriori risultanze d’indagine ai precedenti elementi già valutati, si confronta con le puntuali ed esaustive motivazioni in forza delle quali il provvedimento impugnato ha escluso che tali nuove acquisizioni, in parte costituite dalla rinnovata audizione delle medesime fonti informative rappresentate dal chiamante in correità La Torre Augusto e dalle persone offese del nucleo familiare Marotta, su fatti e circostanze già indagate in passato, siano in grado di modificare il giudizio in base al quale il Tribunale ha individuato nel Mandara non già un imprenditore colluso con l’organizzazione camorristica, che intratteneva rapporti col sodalizio capeggiato dal La Torre, ma un imprenditore vittima di intimidazione mafiosa, necessitato a soggiacere alle imposizioni del La Torre e del suo clan ed estraneo eprciò al reato associativo”.
In particolare, per i giudici di terzo grado, “risulta del tutto insuperata la motivazione con cui l’ordinanza gravata ha ribadito il giudizio di assoluta inaffidabilità della fonte principale di accusa nei confronti del Mandara, rappresentata dalle dichiarazioni del La Torre, che ha chiamato in correità l’indagato solo a distanza di otto anni dall’inizio della collaborazione intrapresa con gli inquirenti e soltanto dopo la denuncia per estorsione presentata nei suoi confronti dallo stesso Mandara che aveva comportato la revoca del regime di protezione al quale il collaborante era sottoposto, così da indurre legittimamente a dubitare della genuinità” del tardivo atto d’accusa “e a ritenerne la natura ritorsiva”. Inaffidabilità che, per i giudici, risulta “accentutata dalla prospettazione per la prima volta – da parte del La Torre – di una nuova (ed ennesima) versione delle modalità in cui si sarebbe concretizzata l’estorsione commessa in danno di Marotta Nicola (risalente agli anni 1988-89) per costringerlo a vendere al Mandara un terreno di sua proprietà funzionale all’ampliamento del caseificio alla cui gestione il La Torre sarebbe stato (in tesi accusatoria) cointeressato”; e che il Tribunale ha ritenuto “con giudizio munito di propria coerenza e congruenza logica intrinsecamente contraddittoria rispetto al consueto modus operandi delle organizzazioni camorristiche, certamente non aduse a farsi imporre il prezzo di vendita del soggetto estorto, esigendone (solo) a posteriori la retrocessione invece di coartare fin dall’origine la volontà dell’alienante a sottostare a condizioni di vendita che non avrebbe liberamente accettato”.

Per una più completa e organica visione del provvedimento, si rimanda comunque all’allegato (vedi ).

Napoli, gennaio 2015

 

 

Redazione Newsfood.com

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