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Confezioni alimentari “sottopeso”: frode in commercio?

Confezioni alimentari “sottopeso”: frode in commercio?

By Redazione

Un nostro precedente articolo (Le frodi alimentari: adulterazioni, sofisticazioni & C.) ha suscitato l’interesse di alcuni lettori, che ci chiedono se il fatto di trovare all’interno di una confezione un quantitativo di prodotto inferiore a quanto dichiarato in etichetta costituisca sempre frode in commercio.

Effettivamente, tra le cause di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 C.P.) si parla, tra l’altro, di quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita: i due termini, a nostro avviso, evocano situazioni, e considerazioni, differenti.

Cominciamo parlando dei prodotti preincartati.

Ce ne siamo già occupati (Preconfezionato o preincartato: chi ha ragione?): si tratta di prodotti preparati nei luoghi di vendita a fronte di una richiesta dell’acquirente.

In questo caso, se al cliente viene fornito del prodotto la cui quantità è diversa (inferiore, ovvio) da quella richiesta (pattuita) e se, altrettanto ovviamente, il prezzo è quello della quantità richiesta e non di quella fornita, riteniamo che si possa parlare senz’altro di frode in commercio.

Le cause possono essere molteplici (bilance mal funzionanti o vero e proprio tentativo di imbrogliare il cliente), sta di fatto che è piuttosto difficile, per il consumatore, accorgersi dell’inganno: la contestazione, infatti, deve essere fatta “sul posto”, con tutte le difficoltà facilmente immaginabili…

D’altro canto, la vendita al minuto e a peso delle merci allo stato sfuso deve essere effettuata con bilance omologate che consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto e pertanto la bilancia deve essere collocata nel locale di vendita in modo tale da consentire all’acquirente la visione libera e immediata del dispositivo indicatore del peso e dell’intera parte frontale e laterale della bilancia stessa.

Quindi, occhi aperti!

Se, invece, parliamo di prodotti preconfezionati (quelli, cioè, costituiti da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata), le cose sono un pochino più complesse.

Innanzitutto va tenuto presente che la quantità indicata sulla confezione non corrisponde al “peso netto” (sebbene molti fabbricanti si ostinino a chiamarlo così), bensì alla “quantità nominale”.

Secondo quanto previsto dalla normativa che regola la materia, per “quantità nominale” si intende la quantità che si ritiene debba essere contenuta.

Per meglio comprendere questo concetto occorre tenere presente che il dosaggio del prodotto avviene lungo linee di produzione, tramite sistemi di riempimento/pesatura automatici. Tali sistemi,
però, sono influenzati da molteplici cause perturbative (caratteristiche del prodotto, naturali oscillazioni degli impianti di dosaggio e/o di pesatura, ecc.): anche nella migliore delle ipotesi, qualunque sia il peso impostato dal fabbricante, dall’impianto usciranno confezioni il cui peso sarà compreso all’interno di un determinato intervallo: ci saranno, cioè, sia confezioni più “pesanti” sia confezioni “più leggere” rispetto al peso impostato.

L’unico sistema, per il produttore, di garantire sempre il rispetto del quantitativo dichiarato sarebbe quello di lavorare con “sovrappesi” così elevati da essere, oggettivamente, non compatibili con i costi di produzione e, spesso, con le stesse caratteristiche degli impianti. D’altro canto il consumatore si aspetta legittimamente di trovare quanto indicato in etichetta.

Per equilibrare le due esigenze, la legge impone ai fabbricanti il rispetto di alcune regole. Queste, le principali:

# il contenuto effettivo medio di ogni lotto di produzione non deve essere inferiore al contenuto nominale dichiarato in etichetta;

# nessuna confezione deve presentare un ‘errore’ in meno superiore a due volte l’errore massimo tollerato.

Vediamo di capire meglio il significato della seconda regola.

Occorre innanzitutto introdurre un nuovo concetto, quello di “errore massimo tollerato”.

La legge ne stabilisce l’entità, secondo questa tabella:

Quantità nominale (Qn) da 5 a 50 grammi = errore massimo tollerato 9% della Qn

Quantità nominale (Qn) da 50 a 100 grammi = errore massimo tollerato 4,5 grammi

Quantità nominale (Qn) da 100 a 200 grammi = errore massimo tollerato 4,5% della Qn

Quantità nominale (Qn) da 200 a 300 grammi = errore massimo tollerato 9 grammi

Quantità nominale (Qn) da 300 a 500 grammi = errore massimo tollerato 3% della Qn

Quantità nominale (Qn) da 500 a 1000 grammi = errore massimo tollerato 15 grammi

Quantità nominale (Qn) da 1000 a 10000 grammi = errore massimo tollerato 1,5% della Qn

Quantità nominale (Qn) da 10000 a 15000 grammi = errore massimo tollerato 150 grammi

Quantità nominale (Qn) oltre 15000 grammi = errore massimo tollerato 1% della Qn

Esempi:
Per una confezione del peso nominale di 400 g, l’errore massimo tollerato è pari al 3% di 400 = 12; quindi, nessuna confezione potrà presentare un contenuto effettivo inferiore a [400 g – (2 x 12 g)] = 376 g.

Per una confezione del peso nominale di 250 g, l’errore massimo tollerato è pari a 9 g; quindi, nessuna confezione potrà presentare un contenuto effettivo inferiore a [250 g – (2 x 9 g)] = 232 g.

A questo punto, abbiamo tutto ciò che ci serve per rispondere al quesito posto nel titolo: un errore in meno superiore al doppio dell’errore massimo tollerato costituisce frode in commercio.

Note informative:

Le frodi alimentari: adulterazioni, sofisticazioni & C.

Preconfezionato o preincartato: chi ha ragione?

 

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Dott.Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare

Newsfood.com

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