Come la zootecnia biologica sarà modificata dai Regolamenti CE 834/07 e 889/08
15 Dicembre 2008
E’ ormai imminente l’entrata in vigore dei Regolamenti CE 834/07 e 889/08 che si inseriscono nel solco dell’ormai consolidata normativa biologica.
Le produzioni zootecniche possono, infatti, continuare il loro percorso verso la ricerca di una maggiore conquista del mercato, senza subire stravolgimenti e ostacoli portati dalle
nuove prescrizioni comunitarie.
Questi regolamenti, pur nel loro articolato intreccio normativo, aggiungono chiarezza a molti aspetti di dubbia interpretazione che caratterizzavano invece il vecchio regolamento
1804/99 che inserì le produzioni zootecniche in biologico a partire dall’anno 2000.
Ci troviamo cioè di fronte a regole più definite ed anche più chiare, frutto dell’esperienza nell’applicazione di un rigido sistema biologico europeo in una
varietà di mondi produttivi così diversa per specie, razza, indirizzo produttivo, tecniche di allevamento, regioni climatiche di tutta Europa. Un vero caleidoscopio
zootecnico difficilmente governabile con un Regolamento omnicomprensivo
Si è quindi rivisto un sistema che per le sue finalità ha confermato di espletare la duplice funzione sociale di rispondere alla crescenti esigenze di sanità
alimentare del consumatore e di tutela dell’ambiente nel progresso rurale.
I principi fondamentali su cui si basa la zootecnia biologica sono stati riaffermati e valorizzati nei contenuti di benessere animale, di qualità delle produzioni, di legame
indissolubile fra produzioni zootecniche e terra, di sinergia agro-ambientale sviluppata nel corretto bilancio fra gli effluenti dell’allevamento e la fertilità del suolo;
Il legislatore comunitario si è inoltre impegnato per gettare i presupposti e le condizioni affinché i singoli governi potessero a loro volta legiferare e dare sviluppo
alle proprie produzioni zootecniche.
Da un lato il concetto di flessibilità consente l’applicazione di metodiche produttive più consone alle tradizioni ed alle realtà climatiche territoriali che
caratterizzano ogni singolo Paese, dall’altro il criterio di omogeneità commerciale del mercato europeo, pone le basi per normative nazionali che tendono a favorire la libera
circolazione dei prodotti biologici all’interno del mercato comune.
Sono questi gli elementi di novità su cui ogni singolo Stato può conferire maggiore pregio e visibilità alle proprie e produzioni.
In passato, con i Decreti Ministeriali del 8.04.2000 e del 29.03.2001 che disciplinarono la zootecnia biologica in Italia, si cercò di dare maggior carattere alle produzioni
zootecniche, varando norme più severe che consentissero di elevare il biologico nazionale su un gradino più alto; a ciò non è poi seguita la fase successiva
di valorizzazione delle produzioni ottenute, lasciando in tal modo l’allevatore in un groviglio di burocrazia e di maggior costi produttivi, senza che il maggior impegno profuso
trovasse un’adeguata competizione, a livello d’immagine di qualità, e di redditività aziendale.
Dal 1 di gennaio non saranno più ammesse restrizioni normative per le produzioni zootecniche, che non sono previste anche alla produzione convenzionale. L’art. 34 del nuovo
regolamento 834/07 stabilisce, infatti, che: “Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella animale,
purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti
biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato.”.
Emerge quindi la possibilità di caratterizzare le nostre produzioni con nuove norme nazionali che colgono le tipicità e le qualità nate dalla nostra cultura e
storia alimentare, utilizzando così il termine biologico come rafforzativo delle peculiarità già intrinseche nei nostri prodotti, a garanzia di una maggiore
salubrità alimentare ed ambientale nei confronti del consumatore.
In quest’ottica, l’impegno del legislatore nazionale può essere rivolto ad agevolare l’inserimento nel sistema di controllo degli allevamenti, utilizzando il sistema di
produzione biologica anche per favorire una maggiore diffusione del benessere animale e per tutelare e salvaguardare meglio l’ambiente.
E’ auspicabile che questi obiettivi siano perseguiti preservando gli indispensabili concetti di tipicità dei prodotti, ma ricercando, nello stesso tempo, la necessaria
uniformità d’applicazione delle norme generali su tutto il territorio nazionale, senza introdurre diversificazioni a livello regionale che si tradurrebbero inequivocabilmente in
ostacoli alla pratica della produzione biologica.
Sulla base dei principi affermati nelle premesse dei nuovi regolamenti e raccogliendo le aperture oggi consentite dalla flessibilità delle norme comunitarie è possibile
inoltre semplificare le incombenze burocratiche, incoraggiare il collegamento funzionale tra le aziende di produzione, aggregare gli operatori per il collocamento dei loro prodotti sul
mercato, dare visibilità e credibilità all’efficacia del controllo e così diffondere, con incisività, i valori della cultura biologica.
I cambiamenti per i produttori sono già iniziati con il venir meno delle norme più restrittive che erano previste dai Decreti Ministeriali inerenti alla zootecnia
biologica, ma quelli più sostanziali si presume avverranno attraverso il nuovo intervento normativo nazionale che accompagnerà l’applicazione dei Regolamenti comunitari
sulle produzioni biologiche.
Nessuno stravolgimento, quindi, per gli operatori che già applicano il metodo di produzione zootecnico in conformità al Reg. Ce 2092/91, ma rimane l’auspicio di un
cambiamento che consenta maggiore snellezza produttiva e trasparenza delle qualità intrinseche dei prodotti dell’allevamento, nel rispetto dei principi che regolano il settore
del biologico.
Franco Schiatti – Bioqualità – CCPB




