Bio, nessuna novità per le produzioni vegetali UE
15 Dicembre 2008
Rispetto a quanto stabilito dal Reg. CEE 2092/91, applicabile fino al 01/01/2009, il Reg. CE 834/2007 ed il successivo Reg. CE 889/2008, in materia di produzioni vegetali, non hanno apportato
radicali modifiche.
I principi fondamentali dell’agricoltura biologica, in materia di produzioni vegetali, erano e restano quelli già enunciati nel Reg. CEE 2092/91.
L’aggiornamento della legislazione in materia di agricoltura biologica, resosi necessario per le trasformazioni subite nel tempo dal vecchio quadro normativo e per le evoluzioni del mercato e
dalla sensibilità dei consumatori, avvenute dal 1991 ad oggi, non comporta certamente, lo sconvolgimento dei criteri di base, sui quali si fonda la produzione vegetale biologica.
I concetti di base dell’agronomia, la rotazione delle colture, la scelta di specie e varietà adattate e resistenti alle malattie ed ai parassiti, l’impiego di sostanza organica di
origine aziendale, le operazioni colturali effettuate con tecniche rispettose della struttura del suolo a difesa della fertilità e salvaguardando il terreno dall’erosione, l’impiego di
mezzi tecnici limitato a quelli consentiti dalla normativa stessa, erano alla base del vecchio Reg. CEE 2092/91 e restano come tali, alla base dei nuovi Reg. CE 834/2007 e 889/2008.
Le principali differenze che emergono, infatti, dalla lettura dei regolamenti citati, in materia di produzione vegetale, sono riferite ad aspetti di tipo organizzativo e procedurale, introdotte
per garantire una maggior trasparenza fra le operazioni attuate in fase produttiva, le operazioni di controllo e la garanzia verso il consumatore.
Di seguito elenchiamo e brevemente commentiamo, gli scostamenti che emergono, in materia di produzione vegetale, fra il “vecchio” Reg. CEE 2092/91 ed i “nuovi” Reg. CE 834/2007 e 889/2008.
Il primo, e ad una prima lettura, più importante cambiamento apportato dal Reg. CE 834/2007, è citato all’articolo 11, dove il primo comma recita “L’intera azienda agricola
è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica”. Proseguendo però nella lettura dell’articolo, emerge immediatamente che, con modalità
che richiamano quanto già enunciato dal Reg. CEE 2092/91, si introducono i criteri secondo i quali un’azienda può condurre anche siti di produzione convenzionale.
Un’importante novità è invece introdotta con il Reg. CE 889/2008 all’articolo 45 dove viene concessa la possibilità di utilizzare sementi provenienti da terreni in
conversione all’agricoltura biologica.
Relativamente poi agli aspetti legati alle procedure previste dai regolamenti per permettere agli operatori di ottenere, a fronte di adeguate prove documentali, l’abbreviazione del periodo di
conversione, il Reg. CE 889/2008 prevede all’articolo 36, che sia esclusivamente l’autorità competente a rilasciare questa possibilità, così come il piano di conversione
nel caso delle produzioni parallele, citate all’articolo 40 del Reg. CE 889/2008, deve essere approvato anch’esso dall’autorità competente.
Attualmente non sono state apportate modificazioni al contenuto degli elenchi dei prodotti impiegabili per la difesa delle piante e la concimazione del terreno.
E’ invece stata rivista la parte che prevedeva che l’organismo di controllo, in molti casi, dovesse riconoscere la necessità dell’impiego dei prodotti per la difesa delle piante e la
concimazione del terreno, sostituendola con l’obbligo da parte dell’operatore di produrre e conservare la documentazione comprovante la reale necessità d’impiego.
Quanto sopra descritto non può rappresentare che un sintetico contributo a comprendere le principali modificazioni apportate dai nuovi regolamenti in materia di produzioni vegetali
biologiche. Per una più approfondita, ampia e doverosa conoscenza delle nuove disposizioni rimandiamo alla lettura integrale dei Reg. CE 834/2007 e 889/2008.
Mauro Panzani – Responsabile Ufficio Attività di Controllo e Certificazione, settore biologico – CCPB srl





