Collegato alla finanziaria : novità per le addizionali comunali
8 Ottobre 2007
In data 2 ottobre 2007 è stato pubblicato sul G.U. n. 229 il decreto legge n. 159/2007 collegato alla finanziaria 2008 recante «Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale». Il decreto legge in vigore dal 3 ottobre 2007 modifica tra l’altro alcune disposizioni in merito alle addizionali
comunali.
Premessa
La Legge Finanziaria per il 2007 ha stabilito che dal 1° gennaio 2007 il versamento dell’addizionale comunale deve essere effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche.
L’ importo dell’acconto deve essere trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo ed è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta
applicando le aliquote deliberate dai comuni alla base imponibile che è quella definita ai fini Irpef al netto dei soli oneri deducibili di cui all’art. 10 del Tuir.
Per questo calcolo i sostituti d’imposta dovevano assumere l’aliquota del periodo d’imposta di riferimento, a condizione che la relativa delibera fosse pubblicata sul sito del Ministero delle
Finanze non oltre il 15 febbraio del medesimo anno. Nell’ipotesi di pubblicazione successiva alla predetta data, il sostituto avrebbe dovuto applicare l’aliquota fissata per il periodo
d’imposta precedente.
In sintesi il sostituto d’imposta per il calcolo dell’acconto doveva utilizzare :
? l’aliquota deliberata per l’anno di riferimento (2007) qualora la pubblicazione della delibera sia stata effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno;
? ovvero quella vigente nel 2006 in caso di pubblicazione della delibera successiva al predetto termine.
La novità introdotta dal collegato
Il comma 7, articolo 40 del Collegato alla Legge Finanziaria 2008 (modificando il comma 4, articolo 1 del D.lgs n. 360/98) interviene in materia di addizionali comunali all’Irpef : viene
stabilito che ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione da applicare, sono quelle vigenti nell’anno precedente, salvo il caso in cui la
pubblicazione della relativa delibera comunale di variazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l’anno di riferimento.
Dunque, i sostituti d’imposta per il calcolo dell’addizionale comunale del 2008 dovranno utilizzare esclusivamente le aliquote pubblicate entro il 31 dicembre del periodo di imposta precedente
quello cui l’addizionale si riferisce, anziché monitorare fino al 15 febbraio le eventuali delibere di variazione operate dai comuni.
Per ciò che concerne le eventuali soglie di fasce di esenzione stabilite dai comuni i sostituti d’imposta calcoleranno l’acconto dell’addizionale assumendo l’eventuale soglia di
esenzione fissata per il periodo d’imposta precedente, salvo il caso in cui, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta precedente, sia stata pubblicata la relativa delibera di variazione per
il periodo d’imposta di riferimento.