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Codice penale alimentare: prime considerazioni by Avv. Fabio Squillaci

Codice penale alimentare: prime considerazioni by Avv. Fabio Squillaci

By Giuseppe

 Roma, 1 dicembre 2018

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 60 del 1 dicembre 2017 ha approvato, su proposta del ministro della Giustizia, il disegno di legge contenente “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”. Il disegno di legge che riforma la disciplina dei reati agroalimentari recepisce quanto prodotto dalla Commissione ministeriale appositamente costituita da Orlando nel 2015 e presieduta dall’ex magistrato Giancarlo Caselli ed innova le disposizioni del codice penale riguardanti tanto la tutela della salute pubblica quanto la tutela penale dell’economia.

Il progetto è sicuramente da salutare con favore in quanto innova una materia troppo obsoleta, di fatto non incisa in modo significativo da almeno cinquanta anni, tenendo conto però degli sforzi legislativi e giurisprudenziali degli ultimi tempi. Non a caso viene attribuita particolare attenzione alla figura del consumatore finale od utente ed al concetto di “ identità alimentare ” costruendo un sistema sanzionatorio ritagliato sul valore e la tipologia delle produzioni (attenzione al biologico, al la stagionalità ed alla territorialità).

Inoltre, vengono per la prima volta introdotte sanzioni mirate nei confronti della produzione e commercializzazione di alimenti che, tenuto conto della dimensione all’ingrosso dell’attività illecita, anche organizzata, non sono capaci di produrre un pericolo immediato e imminente, ma manifestano la propria pericolosità nel medio e lungo periodo e in via del tutto eventuale.

Vengono così introdotti nuovi reati quali il “ disastro sanitario ” (che punisce avvelenamento, contaminazione o corruzione di acque o sostanze alimentari con possibile diffusione di pericoli per l’utente) oppure l ’ “ omesso ritiro di sostanze alimentari pericolose ” dal mercato, od ancora il reato di “ agropirateria “, che punisce la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità contraffatti. Il decreto attenziona anche gli OSA intervenendo sul piano degli illeciti amministrativi ed in particolare introduce nel catalogo dei reati presupposto ex 231 quelli alimentari imponendo alle aziende di adottare modelli di organizzazione e prevenzione.

Esaminando più da vicino il DDL si scorge fin da subito l ’ emersione di espressioni nuove quale quella di alimento in luogo di sostanze alimentari, nonché quella di patrimonio alimentare. Agli effetti della legge penale, in piena sintonia con l ’ orientamento largamente diffuso, per alimenti si intendono prodotti o sostanze alimentari ovvero mangimi destinati alla nutrizione degli animali.

Procedendo con ordine appare opportuno soffermarsi sul l ’ art.6 che sostituisce l’ art.444 c.p. con il nuovo reato di Informazioni commerciali ingannevoli pericolose secondo cui << Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440, 441, 442, 443 e dell’articolo 5, comma 2, della legge 30 a prile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni >>.

La fattispecie rientra tra i reati di pericolo astratto e, nonostante i latenti dubbi di legittimità per la carente carica offensiva, risulta apprezzabile per aver reso penalmente coercibili gli obblighi in materia di etichettatura per come imposti dalla normativa europea. Tuttavia è evidente il suo carattere residuale avendo la riforma da un lato preferito accordare una tutela più intensa ai fenomeni di materiale adulterazione di prodotto e dall’ altro mantenuto in piedi la disciplina sanzionatoria del 1962 pur se in chiave rinnovata (ed in particolare il riferimento al cattivo stato di conservazione).

L ’ art. 7 invece introduce per la prima volta il Disastro sanitario la cui disposizione recita << Quando dai fatti di cui agli articoli 439 – bis, 440, 441, 442, 443, 444 e 445, derivano per colpa la lesione grave o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto ann i>>. Agli effetti della legge penale, l’evento di pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi in quantità normali delle acque o dei prodotti o sostanze alimentari già distribuite o vendute ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo.

Ne discende che il “ nuovo ” disastro è strutturalmente tipico in quanto coinvolge un numero ampio di persone, risulta incontrollabile ed indomabile dall’ uomo ed è figlio di un processo di medio – lungo termine.

Accanto all’ incolumità pubblica il decreto rivela un ulteriore obiettivo, ancor più pregevole ovvero quello di apprestare una tutela rafforzata al patrimonio alimentare sanzionando in modo netto e definitivo le frodi alimentari strictu sensu ma anche tutti i fenomeni di evocazione commerciale. La rubrica del titolo VIII del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: << Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio ed il patrimonio agroalimentare >>.

In tal senso assolutamente innovativo è il nuovo pacchetto di norme dall ’ art. 51 6 c.p. al 517 – quater c.p. che segnano il definitivo tramonto del concetto di genuinità del prodotto in favore di quello di “ conformità ”. La nobilitazione del prodotto alimentare quale bene autonomo, affrancato dal diritto della proprietà industriale, ha consentito una maggiore specificazione delle condotte penalmente rilevanti e delle circostanze aggravanti oltre che alla previsione di misure ablatorie obbligatorie . Non è un caso che le circostanze aggravanti sono ritagliate sul prodotto alimentare evitando qualsiasi generalizzazione e specificando quel concetto di “ origine e caratteristiche ” che nella disciplina vigente è solo abbozzato. In particolare le circostanze aggravanti previste dal DDL sono
<< 1) se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;
2) se l’alimento è falsamente presentato come biologico;
3) se i fatti sono commessi nell’ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all’ingrosso. >> .

In definitiva può affermarsi che in tema di frode in commercio il Decreto ha attualizzato ed esplicitato la disciplina positiva accogliendo i rilievi di dottrina e giurisprudenza ed in particolare ha chiarito l’ esatta portata delle fattispecie ed i vari rapporti di forza. C’è una predilezione sanzionatoria per la vendita dei prodotti contraffatti rispetto alla frode tanto che l’ art.516 c.p. nella nuova versione contiene una clausola di salvaguardia.

Il nuovo reato di Agropirateria prevede che << Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416 – bis, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516 e 517, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 75.000 euro; se commette alcuno dei fatti di cui all’articolo 517 – quater, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Se ricorre taluna delle aggravanti di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 517 – bis, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Oltre alla pena accessoria di cui all’articolo 32 – bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e atti vità pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti.

Con la sentenza di condanna o di applicazione della pena emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale il giudice in caso di recidiva per i reati di cui all’articolo 518 – bis, primo comma, dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica.

Le pene del primo e secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrastare nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti >>. La fattispecie, pur potendo risultare quale reato mezzo delle forme delinquenziali metaindividuali, presenta profonde affinità con i reati di associazione per delinquere.

In particolare il richiamo al modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate sembra invocare la presenza di una struttura durevole e mediamente complessa. Secondo alcuni il nuovo reato di agropirateria per come strutturato finirà per essere inglobato nelle forme associative già punite atteso che solo l’ elemento della “ sistematicità dell’ offesa ” potrebbe garantire uno spazio vitale autonomo. Se difatti volessimo considerare il fenomeno da un punto di vista sociologico può ammettersi che il reato di agropirateria andrà a sanzionare quelle condotte di ripetuta aggressione ai prodotti alimentari compiute da soggetti singoli o nel numero massimo di due anche al fine di scongiurare il concorso di reati ovvero la continuazione nella materia alimentare.

In conclusione il Decreto, che ad onor del vero interviene anche sui reati in materia di falso oltre che sulla legislazione complementare, sembra aver avviato un percorso di “ nazionalizzazione ” del diritto alimentare equiparandolo ad altri beni giuridici forse avendo il Legislatore oramai compreso il valore aggiunto della produzione agro-alimentare italiana.

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Avv. Fabio Squillaci
per Newsfood.com

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avv-fabio-squillacijpgCHI E’ FABIO SQUILLACI

Fabio Squillaci è avvocato, specializzato in Professioni Legali ed allievo del Corso Galli in Napoli. Ha svolto con profitto lo stage ex art. 73 D.L. 69/2013 affiancando un giudice penale presso il Tribunale di Cosenza.
Da sempre amante delle interazioni tra il diritto e le altre scienze, ha collaborato in diverse attività di ricerca. In qualità di cultore della materia collabora con i docenti per lo svolgimento di attività seminariali e di esercitazione, nonché per lo svolgimento degli esami di profitto.
Autore di varie pubblicazioni su Persona e danno, diritto.it, Camminodiritto e Salvis Juribus, Newsfood.com; ha di recente pubblicato la monografia “Il diritto storto”.

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