Cassazione: il potere disciplinare del Csm si può estendere alla valutazione degli atti compiuti nell’esercizio della funzione del magistrato
4 Maggio 2009
In materia di procedimento disciplinare in capo ai magistrati, si segnala Sez. Un., la quale osserva, in primo luogo, che a norma dell´art. 18 del RDL 31 maggio 1946, n. 551, il potere
disciplinare del CSM può avere ad oggetto non solo i comportamenti tenuti dal magistrato fuori dell´ufficio, ma altresì il modo in cui egli abbia svolto la propria funzione,
con possibilità pertanto, in relazione all´esigenza di salvaguardia del prestigio dell´ordine giudiziario, di esaminare e valutare gli atti da lui compiuti nel relativo
esercizio. Il principio di legalità, che dev´essere rigorosamente osservato nell´esercizio di ogni pubblica funzione e, in particolare, di quella giudiziaria, non può in
alcun caso tollerare deroghe, le quali gravemente comprometterebbero la credibilità delle istituzioni al cospetto dei cittadini e irrimediabilmente pregiudicherebbero lo stesso utile
perseguimento dei suoi fini.
Di conseguenza, quale che sia l´intento (anche il più disinteressato) che, nel relativo esercizio, animi chi è preposto ad una pubblica funzione, le regole fissate nella Carta
costituzionale e nelle altre leggi dello Stato a tutela dei cittadini e di interessi fondamentali non possono – per nessuna ragione – essere violate. Esiste pertanto, al di là della sfera
di operatività delle impugnazioni, un indiscutibile spazio di controllo dell´operato del magistrato, e tale controllo non può non estendersi anche alla verifica circa
l´osservanza da parte dello stesso dei fondamentali principi di correttezza, diligenza e equilibrio ai quali in ogni momento egli deve ispirarsi e dell´obbligo di mantenere
dignità e compostezza, cosi come dell´obbligo della sollecitudine e dell´impegno professionale richiesto dall’affare trattato. Discende dal complesso degli enunciati principi
che, se l´inesattezza tecnico-giuridica dei provvedimenti adottati dal giudice non può di per sé costituire illecito disciplinare, tuttavia – nella valutazione, non
dell´atto, bensì del comportamento del magistrato stesso – una tale inesattezza può essere idonea a evidenziare scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o
limitata diligenza, il che può essere sindacato nella sede disciplinare in quanto suscettibile di negativo riflesso sul piano del prestigio. Infine, Sez. Un. precisa che
l´accertamento compiuto dalla Sezione disciplinare del CSM con riguardo alla materialità dei fatti contestati all´incolpato e alla loro idoneità, stante
l´atipicità dell´illecito disciplinare del magistrato di cui all´art. 18 del R.D.L. n. 511 del 1946, a ledere la considerazione di cui deve godere il magistrato e il
prestigio dell’ordine giudiziario, non è suscettibile di ulteriore apprezzamento in sede di legittimità, essendo precluso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione il riesame dei
fatti e del risultato istruttorio, la valutazione dei quali spetta esclusivamente al giudice disciplinare, unico giudice di merito, che ha l´obbligo di dare una motivazione adeguata ed
esente da vizi logici e giuridici.
Avv. Daniele Iarussi





