Cassazione: il potere disciplinare del Csm si può estendere alla valutazione degli atti compiuti nell’esercizio della funzione del magistrato

Cassazione: il potere disciplinare del Csm si può estendere alla valutazione degli atti compiuti nell’esercizio della funzione del magistrato

By Redazione

In materia di procedimento disciplinare in capo ai magistrati, si segnala Sez. Un., la quale osserva, in primo luogo, che a norma dell´art. 18 del RDL 31 maggio 1946, n. 551, il potere
disciplinare del CSM può avere ad oggetto non solo i comportamenti tenuti dal magistrato fuori dell´ufficio, ma altresì il modo in cui egli abbia svolto la propria funzione,
con possibilità pertanto, in relazione all´esigenza di salvaguardia del prestigio dell´ordine giudiziario, di esaminare e valutare gli atti da lui compiuti nel relativo
esercizio. Il principio di legalità, che dev´essere rigorosamente osservato nell´esercizio di ogni pubblica funzione e, in particolare, di quella giudiziaria, non può in
alcun caso tollerare deroghe, le quali gravemente comprometterebbero la credibilità delle istituzioni al cospetto dei cittadini e irrimediabilmente pregiudicherebbero lo stesso utile
perseguimento dei suoi fini.
Di conseguenza, quale che sia l´intento (anche il più disinteressato) che, nel relativo esercizio, animi chi è preposto ad una pubblica funzione, le regole fissate nella Carta
costituzionale e nelle altre leggi dello Stato a tutela dei cittadini e di interessi fondamentali non possono – per nessuna ragione – essere violate. Esiste pertanto, al di là della sfera
di operatività delle impugnazioni, un indiscutibile spazio di controllo dell´operato del magistrato, e tale controllo non può non estendersi anche alla verifica circa
l´osservanza da parte dello stesso dei fondamentali principi di correttezza, diligenza e equilibrio ai quali in ogni momento egli deve ispirarsi e dell´obbligo di mantenere
dignità e compostezza, cosi come dell´obbligo della sollecitudine e dell´impegno professionale richiesto dall’affare trattato. Discende dal complesso degli enunciati principi
che, se l´inesattezza tecnico-giuridica dei provvedimenti adottati dal giudice non può di per sé costituire illecito disciplinare, tuttavia – nella valutazione, non
dell´atto, bensì del comportamento del magistrato stesso – una tale inesattezza può essere idonea a evidenziare scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o
limitata diligenza, il che può essere sindacato nella sede disciplinare in quanto suscettibile di negativo riflesso sul piano del prestigio. Infine, Sez. Un. precisa che
l´accertamento compiuto dalla Sezione disciplinare del CSM con riguardo alla materialità dei fatti contestati all´incolpato e alla loro idoneità, stante
l´atipicità dell´illecito disciplinare del magistrato di cui all´art. 18 del R.D.L. n. 511 del 1946, a ledere la considerazione di cui deve godere il magistrato e il
prestigio dell’ordine giudiziario, non è suscettibile di ulteriore apprezzamento in sede di legittimità, essendo precluso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione il riesame dei
fatti e del risultato istruttorio, la valutazione dei quali spetta esclusivamente al giudice disciplinare, unico giudice di merito, che ha l´obbligo di dare una motivazione adeguata ed
esente da vizi logici e giuridici.

Avv. Daniele Iarussi

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