FREE REAL TIME DAILY NEWS

Avvelenare animali è reato!

Avvelenare animali è reato!

By Redazione

Il giorno 14/mar/11, alle ore 23:03, cxxxxxxxx@libero.it ha scritto:

“Vorrei chiedere un’informazione. Ho ricevuto notizia di un avvelenamento di 20 gatti che avrebbero infastidito il possessore di alcuni canarini in gabbia.
La persona in questione racconta abbastanza tranquillamente questo gesto liberatorio ai conpaesani di un piccolo centro in provincia di Lecce.
Cosa potete consigliarmi in questi casi?
Un cordiale saluto e vi ringrazio.   

Cxxx

Rispondiamo senza indugi ed invitiamo Cxxx a fare il suo dovere.


Avvelenare un animale è un reato ai sensi dell’art. 544-bis del codice penale, cioè uccisione di animali. Inoltre l’ art. 146 T.U. Leggi Sanitarie proibisce e
punisce la distribuzione di sostanze velenose e prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e un’ammenda da € 51,65 fino a € 516,46.

Per la denuncia, che ovviamente deve contenere le prove dell’avvelenamento dell’animale (a questo proposito è importante allegare tutti i referti veterinari), ci si può rivolgere
a qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, Polizia Provinciale), presentando di persona il proprio esposto o
denuncia (anche contro ignoti) in forma scritta.

Se si rinviene del materiale sospetto come possibile esca avvelenata, occorre attivarsi tempestivamente segnalandone subito la presenza agli organi di vigilanza (Corpo Forestale dello Stato,
Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Servizio Veterinario ASL, ecc.).

La Lega Antivivisezione (LAV) suggerisce in questi casi, come completamento dell’azione, oltre ad affiggere cartelli (come è stato fatto), di scrivere al Sindaco e all’ASL
esprimendo indignazione e chiedendo interventi deterrenti o di controllo delle zone interessate dagli avvelenamenti, nonché campagne di sensibilizzazione sul fenomeno.

FAC SIMILE ATTO DI DENUNCIA

Nella speranza di fare cosa gradita a chi fosse interessato vi alleghiamo un fac-simile di atto di denuncia:

Alla Procura della Repubblica di……………………………. (scrivere la provincia del comune in cui è avvenuto l’avvelenamento) c/a Comando Stazione Carabinieri di ……. c/a
Corpo Forestale di.. ……………….. c/a Polizia Provinciale di ………………

Oggetto:
Denuncia per avvelenamento animali

Il/la sottoscritto/a (generalità, domicilio, recapiti telefonici) espone quanto segue.
In data …… in località …………….del Comune di ………………..ha notato (esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito.
Fornire inoltre ogni elemento utile per la identificazione dei responsabili targhe di auto, riconoscimento personale, descrizione somatica, ecc, e nel caso di ignoti intestare l’atto
“controignoti”; aggiungere ogni elemento utile che possa descrivere le modalità dell’azione, ad es. “lasciava in giro bocconi avvelenato”, ovvero “provvedeva a mettere in giro cibo
avvelenato “, ossia qualsiasi informazione mirante a individuare l’attività e lo scopo del soggetto responsabile, ecc.).

Tale fatto integra ad avviso dello scrivente il reato di uccisione di animale di cui all’articolo 544-bis C.P. (come dalla legge 20 luglio 2004, n. 189), nonché il reato ex art. 674 C.P.
relativo al getto di cose pericolose, o di qualsiasi altro reato che la S.V. ritenesse ravvisare nei fatti sopra descritti e/o a seguito di indagini.

L’art 544 bis del codice penale statuisce che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto
mesi”.

Tale articolo, introdotto dalla Legge 189 del 2004 a tutela degli animali, punisce chiunque cagiona la morte di un animale, per crudeltà o senza necessità. Si tratta di un reato a
forma libera o casualmente orientato, imperniato sul verbo cagionare e per il cui perfezionamento è sufficiente che l’azione si posta in essere con mezzi idonei a cagionare la morte
dell’animale.

La legge 189 del 2004, annoverando nel concetto di animale qualsiasi essere vivente appartenente al genere animale senza distinzione tra quelli di affezione e quelli che non lo sono, permette
l’applicazione della disposizione vietante il maltrattamento di animali non solo nei confronti nei nostri cari compagni domestici, bensì anche ai volatili.

Nei rapporti con gli animali d’affezione in merito all’applicazione dell’art 544 bis C.P. un’importante e recente pronuncia è quella del Tribunale penale dell’Aquila del 29 marzo 2007, che
ha inflitto la condanna a due mesi di reclusione ad un dirigente veterinario a.s.l. per aver ordinato la soppressione per futili motivi di nove cuccioli di cane, e ad un suo funzionario, per aver
eseguito materialmente la soppressione.

Si legge nelle motivazioni di questa importante pronuncia che ‘in base ad una lettura sistematica della legge 189 del 2004, nel rapporto tra animali d’affezione ed i loro eventuali padroni,
risulta oggi evidente che non sussiste più un rapporto tra oggetto (l’animale) e titolare di un diritto di proprietà (il padrone) sorgendo nuovi obblighi e fonti di
responsabilità per i padroni, in quanto, stando al Tribunale penale dell’Aquila, ‘con la nuova legge si prende atto della natura di esser vivente dell’animale in grado di percepire
sofferenze anche non solo di carattere fisico in senso stretto e per cui il proprietario non ha più la totale disponibilità dell’animale, ne può infliggergli gratuite
sofferenze ne toglierli la vita senza valide giustificazioni’.

Inoltre, secondo l’art. 674 C.P. “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di uso altrui, cose atte ad offendere le persone è punito
con l’arresto fino ad un mese o con l’ammendo fino a € 206”. L’offesa recata alle persone può dunque consistere sia in una lesione fisica, si pensi all’eventualità che ad
ingerire il veleno sia un bambino, sia in una lesione biologica, come la perdita del proprio animale domestico. Quindi, la perdita di quest’ultimo causata dal getto di bocconi avvelenati integra
perfettamente norma in aggetto.

Della stessa opinione è il Tribunale di Firenze che con sentenza del 28 novembre 2000 ha: condannato ex art. 674 c.p. (oltre che ex art. 639 C.P. in quanto si trattava di animali altrui)
un uomo per aver ucciso un pastore tedesco e un dobermann e per aver tentato di uccidere un husky gettando bocconi avvelenati. Il giudice ha provveduto alla condanna alla pena pecuniaria e al
risarcimento del danno ai proprietari dei cani rimasti vittime.

In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. confidando che i responsabili possano essere perseguiti penalmente. Allorché fosse necessario ai fini della
procedibilità, il presente atto è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteranno responsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamente la punizione
penale ai sensi di legge;

Ai sensi degli artt. 406 e 408 C.P.P. si chiede di essere informati presso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste di proroghe delle indagini preliminari e eventuali richieste di
archiviazione.

Si allegano
a. Foto (indicare il numero, il contenuto, e la data in cui è stata scattata)
b. Video (indicare il contenuto e la data della ripresa)
c. Referti medico veterinari

Si citano quali persone informate sui fatti:
a. (nome e cognome)
b. (nome e cognome)

Si ringrazia.

Luogo, data Firma (da apporre al momento del dCane e gattoeposito dell’atto)

(fonte: http://www.enparovereto.altervista.org)

Redazione Newsfood.com

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD