Ammissione agli aiuti di Stato
23 Novembre 2007
L’Inps, con circolare n. 129 del 22 novembre 2007, ha fornito informazioni e chiarimenti in merito all’ammissibilità alle agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato, ai
sensi dell’art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Con la circolare n. 124 del 13 novembre 2007, infatti, l’Istituto aveva precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le imprese che intendono fruire di aiuti di Stato devono aver
restituito o depositato in un conto bloccato gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero.
A tal fine l’Inps ha aperto presso la Banca d’Italia – Tesoreria provinciale di Roma, il conto di contabilità speciale infruttifero finalizzato a consentire alle imprese interessate di
versare a titolo di deposito provvisorio le somme oggetto di contestazione in via amministrativa o dinanzi all’autorità giudiziaria.
Il numero di conto è 3345, intestato a “INPS DEP IMP L296-06 DM23-5-07”.
Le imprese devono versare le somme da restituire mediante bonifico bancario o postale indicando le seguenti causali:
– “SGRAVI C.F.L./U.E.”: per gli aiuti oggetto di recupero ai sensi della decisione CE 11 maggio 1999, C/128/2000,
– “AGEVOLAZIONI L.81/2003/U.E.”: per gli aiuti di cui alla decisione CE 30 marzo 2004, 2004/800/CE.
Le imprese dovranno, inoltre, indicare la matricola INPS nel campo riservato al “codice versante” e dovranno usare il codice IBAN IT81H0100003245348200003345.
INPS, circolare n. 129 del 22 novembre 2007
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