Agroalimentare: Toscana, Legislazione Regionale nel primo trimestre 2012
3 Aprile 2012
Nel primo trimestre del 2012 gli enti autarchici territoriali (regioni e province autonome) hanno legiferato nelle materie – d’interesse immediato o indiretto per il settore agroalimentare – di
seguito indicate (in parentesi il numero della legge regionale o provinciale o del decreto del Presidente della Giunta regionale).
TOSCANA
– Formazione professionale (Toscana, 3/2012)
– Valutazioni ambientali (Toscana, 6/2012)
Legge regionale n. 3 del 27.01.2012: Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini
Si introducono distinte tipologie di tirocini in relazione alle finalità e ai destinatari dei medesimi allo scopo di agevolare, sia le scelte professionali dei giovani che hanno
terminato gli studi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia l’inserimento e il reinserimento al lavoro rispettivamente di inoccupati e disoccupati.
Per assicurare adeguate forme di garanzie ai tirocinanti è previsto l’obbligo a carico dei soggetti ospitanti di erogare un loro importo forfetario a titolo di rimborso spese.
Con riferimento alla durata del tirocinio, sono introdotte disposizioni di maggior tutela per soggetti svantaggiati e disabili.
La Regione disciplina la materia dei tirocini sulla base di una positiva esperienza introdotta, in via sperimentale, con la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella
Regione
Toscana”.
Legge regionale n. 6 del 17.02.2012: Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000,
alla l.r. 61/2003 e alla l.r.
1/2005.
Per ciò che concerne la parte inerente alla VAS, la legge risponde in primo luogo alla necessità di completare l’adeguamento della disciplina regionale in materia di
VAS alle
modifiche al testo unico ambientale.
La legge 6/2012 ha inoltre la finalità di introdurre nella disciplina regionale nuove misure per la semplificazione amministrativa e lo snellimento dell’iter procedurale delle
valutazioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione regionali e locali, prevedendo l’unificazione delle valutazioni con la conseguente eliminazione della valutazione
integrata. Ne conseguono i seguenti obiettivi: a) realizzare compiutamente i principi di semplificazione contenuti nel programma di governo della Regione Toscana e nel nuovo programma regionale
di sviluppo per la legislatura 2010 –
2015; b) migliorare la qualità dei contenuti e l’efficacia dei piani e dei programmi con una più puntuale definizione degli elementi di
analisi che dovranno essere contenuti negli elaborati dei piani e programmi, per mantenere inalterate le garanzie sostanziali che le
due procedure di valutazione, VAS e valutazione
integrata, erano
chiamate ad assolvere.
La legge risponde, inoltre, all’esigenza di chiarezza della normativa di riferimento, non solo per i destinatari dell’intervento, ma anche per tutti i cittadini, sia in termini di
definizioni tecniche che di riferimenti.
Infine, la legge introduce ulteriori elementi di chiarezza nella distinzione dei
ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di VAS, e rende nel contempo più fluido e più
semplice l’espletamento degli adempimenti amministrativi, alla luce delle esperienze effettuate; si intende quindi rafforzare l’autonomia e l’indipendenza dell’autorità
competente,
prescrivendo che la medesima sia dotata di specifiche
competenze di carattere tecnico.
Sul versante regionale il rafforzamento dell’autorità competente ha portato alla modifica della l.r. 49/1999 mentre, sul versante degli enti locali, la legge favorisce
soluzioni
idonee per rafforzarne il ruolo.
Per ciò che concerne la parte inerente alla VIA le modifiche rispondono sostanzialmente a tre esigenze: a) adeguamento della norma regionale alle novità introdotte dal decreto
legislativo 128/2010; b) semplificazione delle procedure e coordinamento tra le diverse procedure di valutazione ambientale; c) revisione della disciplina della fase di avvio del
procedimento di VIA.
Per ciò che concerne l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) l’intervento si concretizza nell’inserimento all’interno della l.r. 10/2010 del nuovo titolo IV bis, concernente l’AIA, in
precedenza disciplinata dal capo I della l.r. 61/2003 che sarà abrogato per effetto della presente legge.
Sono introdotte, inoltre, disposizioni finalizzate a migliorare e a rendere effettivo il coordinamento e l’integrazione delle procedure di valutazione ambientale
A cura di Bruno Nobile
per Newsfood.com