Agroalimentare: Lazio, Legislazione Regionale nel primo trimestre 2012
3 Aprile 2012
Nel primo trimestre del 2012 gli enti autarchici territoriali (regioni e province autonome) hanno legiferato nelle materie – d’interesse immediato o indiretto per il settore agroalimentare – di
seguito indicate (in parentesi il numero della legge regionale o provinciale o del decreto del Presidente della Giunta regionale).
LAZIO
– Ambiente e fonti rinnovabili (Lazio, 16/2011)
Legge regionale n. 16 del 16.12.2011: Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili
Si introducono misure semplificatrici a favore dell’adozione di tecnologie pulite ed efficienti per la produzione di energia elettrica. Il testo interviene sulle norme regionali per valutazione
ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (Via) ed autorizzazione integrata.
Si dispone l’aumento, relativamente a determinati impianti, delle soglie ad oggi previste, oltre le quali i relativi progetti sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a Via.
Le soglie sono state incrementate del 30% per gli impianti industriali non termici di produzione di energia, acqua calda e vapore con potenza superiore ad un megawatt. Crescono del 30% pure le
soglie per gli elettrodotti aerei esterni con tensione superiore a 100 KW e con tracciato di lunghezza superiore a 3 chilometri. Gli incrementi, in entrambi i casi, non possono essere applicati
ai progetti localizzati nei siti appartenenti alla rete Natura 2000.
Il provvedimento estende la procedura abilitativa semplificata agli impianti per la produzione di energia elettrica con una capacità di generazione fino ad un megawatt. E’ stata estesa,
inoltre, la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW. L’estensione è
riconosciuta anche agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici nonché a quelli, sempre fotovoltaici, i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere
acustiche, tettoie e pensiline, precedentemente autorizzate. E’ fatta salva la disciplina in materia di risorse idriche e di valutazione di impatto ambientale. Le disposizioni sull’innalzamento
delle soglie si applicheranno ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.
A cura di Bruno Nobile
per Newsfood.com