Additivi alimentari: si cambia!

14 Novembre 2011
“Sino a quando non saranno completati detti elenchi, continueranno ad applicarsi una serie di disposizioni presenti nelle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, il cui regolamento di attuazione, come è noto, è costituito dal Decreto MinSanità n. 209/96, che attualmente regola l’impiego degli additivi alimentari.”
Così scrivevamo, in un nostro articolo del febbraio 2009, in occasione della pubblicazione del regolamento (CE) n. 1333/2009, relativo agli additivi alimentari.
Gli elenchi in questione sono stati recentemente pubblicati all’interno di due regolamenti: il regolamento (UE) N. 1129/2011 (allegato II Elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso) e il regolamento (UE) N. 1130/2011 (allegato III Elenco dell’Unione degli additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e condizioni del loro uso).
Di particolare importanza, sia per i produttori che per gli Organi di Controllo, sarà l’allegato II, la cui struttura ribalta completamente quella dei corrispondenti allegati del DM 209/96.
Quest’ultimo, infatti, era impostato, diciamo così, in funzione degli additivi: per ogni additivo (o gruppo di additivi) venivano indicati campi d’impiego ed eventuali dosi.
Esempio:
E 363 Acido succinico: dessert 6 g/kg; zuppe e brodi 5 g/kg; polveri per la preparazione casalinga di bevande 3 g/l.
La consultazione del citato DM era, inoltre, ostacolata dalla presenza di una quindicina di allegati.
Il nuovo allegato II, al contrario, è suddiviso in sole cinque parti: di particolare importanza la parte E, dal titolo ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI E CONDIZIONI DEL LORO USO NELLE CATEGORIE ALIMENTARI.
La struttura della parte E, contrariamente a quanto descritto per il DM 209/96, è impostata in funzione degli alimenti.
Esempio:
12.8 Lievito e prodotti a base di lievito:
E 491-495 esteri di sorbitano = quantum satis(Solo lievito secco e lieviti per panetteria e pasticceria )
Queste le 18 categorie individuate:
01. Prodotti lattieri e analoghi
02. Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi
03. Gelati
04. Ortofrutticoli
05. Prodotti di confetteria
06. Cereali e prodotti a base di cereali
07. Prodotti da forno
08. Carne
09. Pesce e prodotti della pesca
10. Uova e ovoprodotti
11. Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola
12. Sale, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine
13. Alimenti destinati ad una alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39 CE
14. Bevande
15. Salatini e sanck pronti al consumo
16. Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4
17. Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia
18. Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
Fatte salve alcune deroghe di minore importanza, le disposizioni del regolamento (UE) 1129/2011 si applicheranno a partire dal 1° giugno 2013.
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Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare
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