TV-SKY: per il TAR no spese di recesso ad utenti
9 Giugno 2009
A sollevare il problema della mancata applicazione della Legge Bersani da parte delle televisioni era stato proprio il Codacons nel 2007, denunciando all’Authority delle Comunicazioni come i
possessori della tessera Mediaset Premium alla scadenza perdevano il credito residuo.
Ora la sentenza del Tar del Lazio, secondo la quale sono addebitabili all’utente solo i costi connessi con la chiusura del rapporto con Sky, senza penali, dovrebbe mettere finalmente fine alle
scuse che tutti i soggetti, dalle banche alle compagnie telefoniche, hanno finora inventato per tentare di non applicare i famosi decreti Bersani.
Per il Codacons, però, ora l’Authority delle Comunicazioni deve compiere un passo ulteriore. Non basta, infatti, dire che le tv a pagamento e le compagnie telefoniche devono, in caso di
recesso, imputare all’utente il solo rimborso spese. Questa cosa, infatti, era già arcinota fin dalla pubblicazione della Legge 2 aprile 2007, n. 40 (la seconda lenzuolata Bersani) che
all’art. 1 comma 3 stabiliva, in modo inequivocabile, che “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive … devono prevedere la facoltà del
contraente di recedere dal contratto … senza spese non giustificate da costi dell’operatore”.
Il punto è che le compagnie telefoniche si sono inventati costi esorbitanti, addebitando all’utente cifre forfetarie assurde, che in realtà non sostengono affatto, camuffando sotto
la voce costi, cifre che sono delle penali camuffate. Ecco perché chiediamo all’Authority di stabilire con precisioni l’importo di queste spese, sia per le compagnie telefoniche che per le
televisive.





