Spoil system: rinvio della decisione alla Corte costituzionale
29 Ottobre 2007
La Sezione quinta del Consiglio di Stato, con ordinanza del 16 ottobre 2007, n. 5388, ha ribadito che le norme che stabiliscono il potere di rimuovere a proprio piacimento tutti i dirigenti
degli organi istituzionali (il c.d. sistema dello “spoil system”) violano i principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione pubblica.
Il caso oggetto della sentenza, tuttavia, era di competenza della Corte Costituzionale in quanto la decisione dell’organo politico relativa alla cessazione anticipata dall’incarico di direttore
generale di Asl “deve rispettare il principio del giusto procedimento e ciò in quanto «la dipendenza funzionale del dirigente non può diventare dipendenza
politica”.
Il Consiglio di Stato ha così sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 che viola gli artt. 3, 24,
101, 103, 113 e 117 lett. L) della Costituzione, rinviando gli atti della causa alla Corte Costituzionale.
Fatto e diritto
Un medico con la carica di direttore generale di una ASL è stato rimosso dal suo incarico in applicazione della disciplina normativa regionale in base alla quale i vertici degli organi
istituzionali, salvo conferma da disporre con le stesse modalità della nomina, vengono “defenestrati” con l’insediamento del nuovo Consiglio regionale (c.d. spoil system).
Così il Consiglio di Stato, che già era stato chiamato nel 2005 a pronunciarsi sull’appello cautelare, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale, valutando rilevante e non
manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 97, 32 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali istitutive dell’anzidetto sistema di
spoil system.
La legge 13 giugno 2007, n. 8 della Regione Lazio ha previsto per i dirigenti rimossi la reintegra e l’offerta di un equo indennizzo ed ha stabilito che la soluzione dell’offerta di un equo
indennizzo viene adottata se il rapporto di lavoro è stato interrotto, di fatto, per oltre sei mesi.
Secondo il Consiglio di Stato se il termine semestrale è decorso, come di fatto sempre avviene, la normativa regionale impedisce tale tutela cautelare.
Secondo il Consiglio di Stato la legge regionale n. 8 del 2007, offrendo al dirigente l’ipotesi alternativa del reintegro, reintroduce il cosiddetto sistema dello spoil system che la Corte
costituzionale con la sentenza 104/07 ha già ritenuto non conforme a Costituzione per violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione desumibili
dall’articolo 97 della Costituzione.
Infatti il Consiglio di Stato ha ribadito che tale legge limita la tutela giurisdizionale al solo profilo risarcitorio e la possibilità di ottenere la reintegra è di fatto una
alternativa solo per i dirigenti defenestrati per effetto di disposizioni legislative regionali poi dichiarate incostituzionali e non anche per la generalità dei dirigenti dichiarati
decaduti.
La decisione del Consiglio di Stato
Con l’ordinanza del 16 ottobre 2007, n. 5388, la Sezione quinta del Consiglio di Stato ha chiarito che la legge regionale n. 8 del 2007, essendo stata approvata in pendenza di tutti i
procedimenti giurisdizionali che avevano dato luogo alla sentenza n. 104 del 2007 della Corte Costituzionale, ma anche e soprattutto immediatamente dopo che il Consiglio di Stato aveva
accordato tutela cautelare in forma specifica sotto forma di reintegrazione, sia stata emanata con eccesso di potere legislativo ed in violazione dell’art. 101 della Costituzione ed in eccesso
dei poteri riconosciuti alle Regioni dall’art. 117 della Costituzione in quanto la materia rientra nella specifica competenza dello Stato.
Il Consiglio di Stato ha così rinviato gli atti della causa alla Corte Costituzionale. sollevando la questione di costituzionalità dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della
Regione Lazio del 13 giugno 2007, n. 8 che viola gli artt. 3, 24, 101, 103, 113 e 117 lett. L) della Costituzione.
Consiglio di Stato, sezione quinta, ordinanza n. 5388 del 16 ottobre 2007
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